Controlli e liti

La delega fa sequestrare anche il conto corrente di terzi

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di Sara Mecca

Può essere sequestrato il conto corrente bancario intestato a terzi su cui il contribuente-imputato ha una mera delega ad operare.
Infatti, se il mandato ad operare è illimitato, il conto deve ritenersi nella disponibilità del contribuente e quindi soggetto a misura.
A fornire questo rigoroso principio è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38694, depositata ieri.

Il caso
Un contribuente, imputato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, decideva di patteggiare la pena come prevede l'articolo 444 del Codice di procedura penale. Il giudice per l'udienza preliminare, tuttavia, nell'applicare la pena concordata tra le parti, decideva di disporre in ogni caso la confisca dei beni su cui era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente (beni immobili e somme di denaro).
L'imputato ricorreva, quindi, in Cassazione, avverso la sentenza del Gup, lamentando in buona sostanza che:
• il giudice aveva errato nell'applicare la confisca poiché l'accordo di "patteggiamento" non prevedeva l'applicazione di tale misura;
• non potevano essere sequestrati e, di conseguenza, confiscati beni conferiti in un fondo patrimoniale;
• non era legittima la confisca disposta su un conto corrente intestato alla moglie del contribuente e su cui lo stesso aveva una mera delega ad operare. Chiedeva, pertanto, se la titolarità di una mera delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configuri l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter c.p. ai fini dell'ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

La decisione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38694, ha respinto il ricorso dell'imputato, confermando la condanna e la confisca a suo carico. In una lunga ed articolata motivazione, per ciò che concerne la confisca del conto con delega ad operare, la Corte afferma che se il mandato ad operare è illimitato, nel senso che il delegato sia autorizzato a operare incondizionatamente, il conto deve ritenersi nella disponibilità dell'indagato e quindi soggetto a misura. Nel caso di specie – si legge nella sentenza - costituisce accertamento di fatto la circostanza di una delega, per il contribuente, a operare su un piano di parità rispetto alla moglie, senza limiti di sorta.
Pertanto, la procura speciale o delega ad operare conferita all'uomo teoricamente ha attribuito a quest'ultimo un potere dispositivo illimitato sull'intero capitale depositato, non essendo dedotto che tale delega avesse dei limiti peculiari ovvero che le modalità concrete di esercizio di essa da parte dell'indagato fossero contenute in margini ristretti e finalizzate alle specifiche esigenze proprie del soggetto intestatario (quali il prelievo periodico di pensioni, il pagamento di imposte eccetera). Insomma, quello che conta è il potere di utilizzo di fatto che, secondo la Cassazione, era sussistente nel caso di specie.
È evidente che la pronuncia è piuttosto rigorosa: si comprende infatti, da un lato, la possibilità di confiscare beni in cointestazione ma pare alquanto estremo sottoporre a misura cautelare anche beni in realtà appartenenti totalmente a soggetti estranei al reato e su cui il presunto evasore ha una mera delega ad operare.

Sequestrabili i beni del fondo
La Corte ha stabilito anche che l'inclusione dei beni nel fondo patrimoniale non è di ostacolo al sequestro preventivo per equivalente. Non esiste infatti alcuna incompatibilità tra il sequestro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione. In realtà, le norme civilistiche che definiscono la natura di alcuni cespiti patrimoniali (articolo 169), ovvero disciplinano l'esecuzione coattiva civile (articoli 543 e 545 del Codice di procedura civile) riguardano esclusivamente la definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili, e in nulla toccano la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo.

Il patteggiamento
Inoltre, la Cassazione ha stabilito che le parti, nel patteggiamento, non possono inserire un accordo anche sulle pene accessorie o sulla confisca, atteso che le predette misure sono sottratte alla loro disponibilità. Il Giudice, pertanto, nel pronunciare la sentenza di patteggiamento ben potrà applicare la confisca obbligatoria, a prescindere dall'accordo delle parti. Occorre pertanto prestare attenzione anche a questo aspetto: se un imprenditore decide di "patteggiare" la propria pena e beneficiare quindi di una riduzione della stessa, potrà in ogni caso andare incontro alla pesante misura della confisca.

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