Professione

La Dis-coll alza l’aliquota della gestione separata

di Barbara Massara

I committenti hanno tempo fino a ottobre per adeguarsi all’aumento dello 0,51% dell’aliquota contributiva di co.co.co, assegnisti e dottorandi titolari di borse di studio, amministratori e sindaci, in vigore dal 1° luglio scorso.

Lo ha chiarito l’ Inps nella circolare 122/2017 , in cui ha fornito alle aziende le istruzioni operative legate all’aumento dell’aliquota della gestione separata derivante dalla stabilizzazione della prestazione di disoccupazione, la Dis-coll.

Tale prestazione, introdotta sperimentalmente nel 2015 e prorogata fino al 30 giugno 2017, con la legge 81/2017 è stata resa strutturale dal 1° luglio e ne è stato esteso l’ambito applicativo anche agli assegnisti e dottorandi titolari di borsa di studio. Pertanto dal 1° luglio la Dis-coll è fruibile dai co.co.co (anche quelli a progetto “residui”), dagli assegnisti e dai dottorandi di ricerca titolari di borse di studio, non pensionati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata e non titolari di partita Iva.

Inoltre è stato previsto il finanziamento della Dis-coll attraverso l’aumento dello 0,51% dell’aliquota contributiva del 32,72%, che pertanto dall’inizio di questo mese è diventata pari al 33,23%, ripartita sempre tra committente e lavoratore nella misura di 2/3 ed 1/3.

Sempre la legge 81/2017 ha espressamente previsto che l’aumento si applica anche agli amministratori e sindaci indicati all’articolo 15, comma 1, del Dlgs 22/2015, cioè a quei soggetti che lo stesso comma 1 ha esplicitamente escluso dal diritto alla Dis-coll. Questa anomalia, cioè la previsione di un’aliquota maggiorata anche per i soggetti esclusi dalla prestazione, ha reso ancora più necessario l’intervento chiarificatore dell’Inps, arrivato con la circolare 122.

Nel provvedimento l’Istituto ha espressamente elencato i soggetti interessati dall’aumento dello 0,51% (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; co.co.co; dottorati di ricerca e assegnisti) nonché quelli esclusi e cioè:

• componenti di collegi e commissioni;

• venditori porta a porta;

• lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5.000 euro

• associati in partecipazione (ancora in essere);

• medici in formazione specialistica.

In conformità alla delibera Inps del 26 marzo 1993, ci sono tre mesi per adeguare alla nuova aliquota i compensi erogati nei mesi di luglio, agosto e settembre, con la conseguenza che i versamenti contributivi potranno essere effettuati entro il 16 ottobre (causale CXX) senza applicazioni di sanzioni, mentre i relativi flussi uniemens potranno essere trasmessi entro il 31 ottobre (con aliquota 33,23%).

Per i committenti che avessero già proceduto al calcolo del contributo e al relativo versamento senza l’aumento dello 0,51%, sarà necessario procedere alla regolarizzazione e allineare gli importi pagati con quelli che saranno dichiarati nel flusso uniemens.

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