In questa fase di ripresa e resilienza, il Legislatore è chiamato ad uno sforzo duplice: da un lato, produrre norme di dettaglio, puntuali e immediate per colmare alcune lacune, la cui rimozione è emersa come necessaria in sede interpretativa; dall’altro lato, a promuovere l’elaborazione di leggi quadro di rilevanza sistematica.

L’intervento del legislatore si fa indifferibile, per limitare la discrezionalità degli Uffici, in ambiti strategici per la competitività delle nostre aziende che sanno esprimere, nella formazione e nella ricerca e sviluppo, a titolo d’esempio, eccellenze assolute (si veda Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2021). Ho infatti osservato che, in questa fase post covid, non possiamo permetterci sfasature che potrebbero costare alle nostre imprese il sacrificio di importanti risorse, altrimenti utilizzabili per far ripartire la macchina produttiva nazionale. Perciò si è detto che, prendendo spunto dalle problematiche poste dalla recente Cassazione (29717/2020), non può pretendersi che un credito al più “non spettante” perché disconosciuto per motivi tecnici, possa, per ciò solo, essere qualificato in termini di “credito inesistente”, con tutte le implicazioni, anche penali, che ne conseguono. I Giudici debbono certamente percorrere l’interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 3, 24, 53 della Costituzione). Ma l’intervento del legislatore è necessario per rimuovere l’obiettiva incertezza della norma e l’apparente pari legittimità delle opposte letture nonché per salvare il rapporto d’imposta da una reale alea, lontana dai principi costituzionali.

Si tratta di un forte richiamo al principio di legalità fissato dall’articolo 23 della Costituzione.

È sufficiente una norma semplice e chiara di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente, che sarà rilevante anche per escludere l’applicazione di sanzioni in una materia che è stata oggetto di plurimi interventi di prassi amministrativa, a dimostrazione della sua complessità e non univocità.

In primis, il Mise e il Mef condividono, più che contendersi, con i contribuenti la sfida della propulsione alla piena ripresa produttiva e, con essa, a ben vedere, alla piena realizzazione del Pnrr.

Ciò detto, in sede di monitoraggio e verifica dei crediti d’imposta automaticamente fruiti, gli Uffici e i contribuenti sono chiamati alla corretta e piena attuazione del principio del contraddittorio.

Tale profilo si pone come ulteriore punto nodale per cui si invoca l’intervento del legislatore, giustificabile anche in sede di decretazione d’urgenza, come già evidenziato (si veda Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2021), tornando alla forza statutaria delle norme immediatamente efficienti sul piano della loro applicazione pratica e giurisdizionale.

L’essenzialità del rispetto dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è stato più volte rimarcato dalla giurisprudenza recente della Suprema Corte, in attuazione anche delle norme dello Statuto del contribuente. Pensiamo all’articolo 12, comma 7, dello Statuto (22684/2020; 26647/2020; 26794/2020).

Il contraddittorio è comunque un diritto-dovere anche per il contribuente, co-attore della funzione impositiva. È bene ricordare, infatti, che la Cassazione, con significative pronunce, di ampio respiro costituzionale, (18609/19 rel. Di Marzio), ha ribadito un principio fondamentale che coinvolge tutti i soggetti del rapporto obbligatorio tributario.

In tema di accertamento, l’omessa esibizione o produzione da parte del contribuente dei documenti specificamente richiesti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede processuale, sempre che ricorrano determinati presupposti.

La sanzione della eccezionale inutilizzabilità e della inammissibilità della produzione in giudizio, può derivare solo da un invito correttamente redatto dagli Uffici sia con riguardo alla specifica richiesta di determinati atti (che in ipotesi il contribuente si sia rifiutato di produrre) sia con riguardo al puntuale e illustrato avvertimento dell’applicazione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e specificazione dettagliata delle conseguenze in caso di inottemperanza.

Detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione e con il principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Carta (16458/2018).

La Cassazione ha precisato che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica (Cassazione 7011/2018).

Non potrebbe, infatti, ritenersi rispettosa dei principi di diritto fissati dalla Cassazione, una sfuggente formulazione con la quale l’Ufficio si limiti genericamente ad informare che notizie, dati e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta all’invito «non potranno essere presi in considerazione in sede di accertamento amministrativo e contenzioso ex art. 32 Dpr 600 / 73». Considerata la gravità della sanzione, deve essere fatto espresso e chiaro riferimento, da parte degli uffici, agli atti richiesti tassativamente nonché alle preclusioni che conseguirebbero in sede processuale, rendendo comprensibili e inequivocabili le conseguenze decadenziali.

Allo stato della prassi amministrativa, salvi rari casi, gli inviti sono redatti senza il rispetto dei criteri posti dalla Cassazione.

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