Adempimenti

Fattura elettronica, la lista riepilogativa dei trasporti non va inviata allo Sdi

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Possibile il mero rinvio a una lista riepilogativa, non necessariamente allegata al file Xml della e-fattura, per documentare natura, quantità e qualità di beni ceduti e servizi prestati; in caso di rendicontazione e fatturazione, in momenti diversi, delle prestazioni accessorie rispetto a quella di trasporto, occorre inoltre compilare la sezione dedicata alla fattura principale richiamando gli estremi del relativo documento veicolato tramite Sdi. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 8/E pubblicata ieri.

L’istanza

L’interpello è stato presentato da un’impresa che effettua attività di autotrasporto di merci per conto terzi, emettendo una fattura unica per tutte le prestazioni rese in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente sulla base di una lista riepilogativa predisposta dal committente stesso e trasmessa al vettore mediante posta elettronica nei primi giorni del mese successivo. Una volta riscontrati i dati contenuti nella lista, il vettore emette una unica fattura elettronica, richiamando nell’oggetto il numero d’ordine e la lista redatta dal committente. La fatturazione di eventuali servizi accessori di trasporto, come ad esempio indennizzi per carichi e scarichi multipli, soste prolungate e soste notturne, viene effettuata con la prima successiva lista mensile.

La risposta

Interesse della società istante era intanto conoscere la tempistica di fatturazione; secondo la stessa si trattava di una ipotesi di fatturazione differita da realizzarsi entro il giorno 15 del mese successivo all’esecuzione dei trasporti. A tale riguardo l’Agenzia, richiamando le posizioni già rese con le risposte 389 e 528/E/2019, ha ricordato come l’emissione, entro il giorno 15 del mese successivo, di una fattura riepilogativa differita è ammessa, in base all’articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633/1972, in relazione alle operazioni rese nel mese precedente nei riguardi del medesimo cliente quando si è verificata l’esigibilità dell’imposta che, per le prestazioni di servizi, coincide con il momento di pagamento e non, come nel caso di specie, all’atto del completamento del trasporto. Si è invece in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese e il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura, da trasmettersi a Sdi entro il dodicesimo giorno successivo alla data riportata sullo stesso documento.

L’agenzia delle Entrate concorda invece con la possibilità di limitarsi, nel tracciato Xml, ad un mero rinvio alla lista riepilogativa dei trasporti effettuati senza obbligo tuttavia di allegarla o di dettagliarla nel file: l’unica prescrizione è la conservazione dell’elenco in formato cartaceo o elettronico. Gli obblighi descrittivi prescritti dalla lettera g) sono ritenuti pertanto in questo modo assolti, nonostante il Dl 124 del 2019 abbia riconosciuto ad agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza la possibilità di memorizzare per otto anni ed utilizzare ai fini di controllo a tutti i dati della e-fattura, compresi quelli relativi a natura, quantità e qualità di cui, di conseguenza, potrebbero non disporre.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8/2020

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