Adempimenti

La lotteria degli scontrini esclude (per ora) gli acquisti con e-fattura

Il provvedimento di Dogane ed Entrate: neanche le spese sanitarie permetteranno di partecipare alle estrazioni

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Corrispettivi per prestazioni sanitarie così come quelli documentati con fatture elettroniche esclusi, al momento, dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini. Allo stesso modo richiedere l’inserimento del proprio codice fiscale, ai fini della detrazione o deduzione fiscale, impedisce al consumatore di concorrere all’estrazione: con il provvedimento 80217 datato 5 marzo 2020, e pubblicato ieri 6 marzo 2020, a firma del direttore dell’agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con il direttore dell’agenzia delle Entrate, sono state stabilite le regole operative e le modalità tecniche per la lotteria degli scontrini la cui decorrenza è fissata al prossimo 1° luglio 2020, è la prima estrazione mensile sarà fatta il 7 agosto.

Gli esercenti devono, quindi, adattare i propri registratori telematici per tempo, così da permettere la partecipazione attraverso l’acquisizione del codice lotteria presentato dall’acquirente: se l’esercente si rifiuta di acquisire tale codice, il consumatore potrà segnalare tale circostanza attraverso il portale della lotteria mentre agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno utilizzare tali segnalazioni nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Con il provvedimento direttoriale trova attuazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 540 della legge finanziaria per il 2017 (legge 232/2016) con cui è stata istituita una lotteria nazionale cui possono partecipare i contribuenti, persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Come partecipare
Ai fini della partecipazione alla lotteria, il consumatore deve comunicare all’esercente, al momento dell’acquisto, il proprio codice lotteria il quale può essere ottenuto utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione nell’area pubblica del «Portale Lotteria» dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli. Una volta generato, il codice può essere stampato oppure salvato su dispositivo mobile così da potere essere poi esibito all’esercente al momento dell’acquisto. Il codice lotteria è costituito da un codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, univocamente associato al codice fiscale del consumatore finale. Il consumatore può comunque generare più codici lotteria a sé stesso associati, tutti ugualmente validi ai fini della lotteria.
I dati necessari per la partecipazione alla lotteria sono estrapolati dall’agenzia delle Entrate dai flussi informatici ricevuti quali corrispettivi telematici dai Registratori Telematici ovvero dalla procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet delle Entrate.

La banca dati Sistema lotteria
Tali dati sono comunicati all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alimentando la banca dati denominata «Sistema lotteria», ovvero il sistema di raccolta dei dati della lotteria gestito dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il supporto di Sogei.

I dati memorizzati sono: partita Iva e denominazione dell’esercente; identificativo/progressivo completo del corrispettivo; data e ora dell’acquisto; importo totale del bene/servizio, distinguendo tra importo pagato in contanti, importo pagato con strumenti elettronici e importo non pagato; codice lotteria del cliente; data di trasmissione del corrispettivo all’agenzia delle Entrate.

Con successivo provvedimento direttoriale, i canali di trasmissione comprenderanno inoltre anche i dati transitati attraverso il Sistema di interscambio in relazione a quelle operazioni documentate con il rilascio di una fattura elettronica, nonché i dati trasmessi al sistema Tessera sanitaria: per il momento, perciò, i corrispettivi da fattura elettronica e quelli comunicati con Ts non permetteranno la partecipazione alla lotteria.

Inoltre se il consumatore intende dedurre o detrarre l’ammontare del corrispettivo, comunicando il proprio codice fiscale all’esercente al momento dell’acquisto, non parteciperà, con quello specifico corrispettivo, alla lotteria.

Per ogni corrispettivo valido trasmesso, il Sistema Lotteria genera un numero di biglietti virtuali, in misura pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo. L’estrazione vincente è nulla, con ripetizione dell’operazione, se il biglietto virtuale risulta associato ad un corrispettivo annullato o reso, ovvero ad un corrispettivo già vincente nel corso della stessa estrazione, nonché quando il codice lotteria è associato ad una persona fisica non residente in Italia alla data di acquisto.

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