Imposte

La minusvalenza contabilizzata abbassa il reddito

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di Paolo Meneghetti e Gian Paolo Ranocchi

Plus e minus da monitorare con attenzione in vista della prossima scadenza dichiarativa. La circolare 37/E/2016 ha chiarito il regime fiscale delle minus realizzate nell’ambito delle operazioni agevolate fissando alcune regole particolari. Vediamo di cosa si tratta.

La minus che si genera dall’assegnazione di beni diversi da quelli merce:

• non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa;

• assume rilevanza ai fini Irap sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;

• riduce il Rol di riferimento per la deducibilità degli interessi passivi.

Occorre tenere presente che la rilevanza ai fini Irap e del Rol della minus, presuppone che tale componente abbia avuto un’evidenza contabile e quindi sia transitata a conto economico. Ne consegue che se civilisticamente l’assegnazione è avvenuta a valori contabili (o superiori) e fiscalmente, invece, si è scelto di adottare il valore catastale rivalutato e questo è inferiore al valore contabile, la minus extracontabile resta fiscalmente irrilevante in questi ambiti.

In presenza di assegnazione di immobili merce il componente negativo di reddito che scaturisce dall’operazione sconta il seguente trattamento:

• assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa, ma a condizione che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ex articolo 9 del Tuir. In questo caso, quindi, non rileva il valore catastale rivalutato se inferiore al valore di mercato;

• assume rilevanza ai fini Irap sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;

• riduce il Rol di riferimento per la deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir).

Secondo la circolare 37/E, il riconoscimento fiscale del componente negativo nel caso di assegnazione di immobili magazzino, presuppone che lo stesso sia anche transitato a conto economico.

Nell’ambito della cessione agevolata, invece, le minusvalenze sono in linea di principio deducibili in quanto realizzate sia in relazione a beni merce sia a beni patrimonio.

In presenza di operazioni di assegnazioni plurime le regole per trattare plus/minus sono particolari. Le Entrate hanno infatti precisato che se vengono effettuate sia assegnazioni di beni merce che di altri beni, le componenti negative di reddito, che originano dall’assegnazione di beni merce, devono essere utilizzate per ridurre l’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva. Si tratta di una soluzione a svantaggio dei contribuenti in quanto tali componenti sarebbero deducibili dal reddito d’impresa tassato in misura ordinaria. È da ritenere che l’obbligo di utilizzo preventivo ai fini della tassazione sostitutiva dei citati componenti negativi, scatti anche se sono state realizzate delle plusvalenze nell’ambito di assegnazioni di beni patrimonio e quindi non solo nel caso in cui le assegnazioni plurime riguardino immobili merce. È invece chiaro che le eventuali minusvalenze conseguenti ad assegnazioni di immobili patrimonio restano irrilevanti fiscalmente anche ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione sostituiva.

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