Imposte

La monetizzazione delle Dta si estende alle società di persone

Perdite ed eccedenze Ace vengono attribuite ai soci in base alla quota di partecipazione al reddito: si tratta di poste negative che computeranno in riduzione del proprio imponibile

di Paolo Meneghetti

Tra le modifiche al Dl 104/2020 in sede di conversione in legge ve ne sono alcuni che interessando il tema della trasformazione delle imposte anticipate relative a perdite di impresa (e delle eccedenze Ace) in crediti d’imposta. L’argomento è stato disposto normativamente dall’articolo 55 del Dl 18/2020, il quale a sua volta modifica l’articolo 44 del Dl 34/2019: ebbene ora, con un procedimento normativo abbastanza contorto, il legislatore interviene (con l’articolo 72 del Dl 104/2020) proprio sull’articolo 44-bis modificandolo. Si deve intendere pertanto che viene modificato anche il testo dell’articolo 55 del Dl 18/2020 che aveva completamente riscritto lo stesso articolo 44-bis del Dl 34/2019.

L’ambito soggettivo
Nella sua versione originaria la norma era destinata alle società , termine che veniva utilizzato senza alcuna altra specificazione, ma sembrava di poter dire che doveva trattarsi di società soggette ad una obbligazione tributaria propria, quindi società soggette a Ires . Ciò per dire che la disposizione non sembrava destinata anche alle società di persone, la cui obbligazione tributaria propria è limitata all’Irap, tenendo presente che per questa imposta non ha senso parlare né di perdite fiscali riportate a nuovo, né di eccedenza Ace che costituiscono i due pilastri necessari per ottenere il credito d’imposta.

Ora con la modifica al Dl 104 apportata al Senato viene inserito nel comma 1 dell’articolo 44 bis Dl 34/2019 il comma 1-quater, che tratta specificamente il tema della cessione dei crediti deteriorati da parte di società di persone. In questo contesto soggettivo, le perdite ( e le eccedenza Ace) vengono attribuite ai soci in base alla quota con cui essi partecipano al reddito e quindi si tratta di poste negative che essi soci computeranno in riduzione del proprio reddito imponibile, limitando quest’ultimo riferimento al proprio reddito d’impresa imponibile. Ora, con l’inserimento delle società di persone nell’alveo dei soggetti abilitati alla trasformazione in crediti d’imposta, non è che la perdita, per così dire, rientri nella disponibilità fiscale della società, bensì la facoltà di trasformazione delle imposte anticipate viene anch’essa trasferita al socio. Ciò appare chiaro quando si legge, nell’ultimo periodo del comma 1 quater che l’opzione per la trasformazione è esercitata dal singolo socio che abbia trasformato attività per imposte anticipate in crediti d’imposta.

La propozionalità alla partecipazione agli utili
Inoltre un altro passaggio normativo conferma che tutta la partita della trasformazione viene trasferita al socio: quando si parla di ammontare del credito deteriorato che va fatto oggetto di cessione entro il 31 dicembre 2020, si precisa che dal punto di vista del singolo socio occorre computare la quota di valore nominale di credito deteriorato proporzionale alla entità della sua partecipazione agli utili. Ricordiamo che il valore nominale de credito deteriorato è fondamentale poiché il 20% dello stesso valore costituisce il tetto massimo della trasformazione.

Per fare un esempio, se viene ceduto un credito commerciale deteriorato per 100mila euro in una Snc con due soci al 50%, significa che ciascun socio assume una quota di 50mila euro che al 20% (quindi 10mila euro), rappresenta la quota di perdita le cui imposte anticipate sono trasformabili in crediti d’imposta. Questo punto, però, dovrà essere chiarito poiché un conto è pensare alla aliquota fissa Ires del 24% (che nell’esempio sopra citato porterebbe a 2.400 di credito d’imposta) altro è calcolare il corrispondente impatto sull’Irpef.

A meno che il legislatore non intenda limitare lo status di socio alla società di capitale, ma di tale limitazione non vi è traccia nel dettato normativo, il che induce a ritenere che tutti i soci, siano essi persone fisiche (imprenditori o meno) o persone giuridiche, possano accedere alla trasformazione. Il punto, però merita certamente un approfondimento interpretativo ufficiale.

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