L'esperto rispondeAdempimenti

La parcella del professionista entra nell’ecobonus solo per le attività «connesse»

immagine non disponibile

di Marco Zandonà

La domanda

Per le spese che danno diritto alla detrazione del 50% la norma specifica che sono comprese anche le spese professionali richieste dal tipo di intervento. Si chiede se sono comprensive anche le spese di un professionista iscritto alla gestione separata Inps come consulente, che svolge la sua professione nel dirigere e gestire i lavori per conto del cliente. Il centro di assistenza fiscale (Caf) non considera la fattura con la motivazione «il professionista non è iscritto all’albo».
S.S. Mason Vicentino (VI)

La risposta è negativa. Tutte le spese inerenti la realizzazione dei lavori, comprese quelle professionali per perizie, progettazione e direzione dei lavori, sono detraibili ai fini del 50%, in quanto strettamente connesse e necessarie per la realizzazione dell’intervento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Viceversa, non sono detraibili le spese di un professionista/consulente che dirige e gestisce i lavori per conto del cliente. Tra l’altro, di recente, in tema di cessione di credito d’imposta per sismabonus ed ecobonus (articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it; articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della 11 dicembre 2016, n.232, di Bilancio 2017, articolo 16 decreto legge 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al sismabonus su www.agenziaentrate.it) è stato espressamente precisato che il consulente, incaricato dall'appaltatore di fornire una serie di valutazioni tecniche (studi di fattibilità, aspetti progettuali, relazioni ante e post lavori) sugli interventi energetici e di messa in sicurezza sismica dell’edificio, può acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus, in qualità di “soggetto collegato” con il rapporto che dà origine alle agevolazioni. Di contro, non soddisfa tale “collegamento”, e quindi non può acquistare i bonus fiscali, il soggetto che presta consulenza all’appaltatore su aspetti commerciali (quali analisi del mercato, ricerca del cliente e negoziazione dell’offerta) o amministrativi (come, ad esempio, verifica del corretto assolvimento degli adempimenti connessi alla cessione del credito e del contratto di cessione medesimo; direzione regionale Entrate Abruzzo, Consulenza 915-1/2018 del 10 ottobre 2018). Le stesse conclusioni si ritengono applicabili anche al caso di specie.

Invia un quesito all’Esperto risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©