La qualificazione dei buoni emessi per soggiorni alberghieri ai fini Iva
A stabilirlo è la combinata lettura del comma 1, articolo 88 del Dl 18/2020 e dell’articolo 28 Dl 9/2020
Il rimborso del corrispettivo riscosso e l’emissione di un voucher di pari importo trovano applicazione anche in riferimento ai contratti di soggiorno, tra i quali rientra quello alberghiero. A stabilirlo è la combinata lettura del comma 1 dell’articolo 88 del Dl 18/2020 (Cura Italia) e dell’articolo 28 Dl 9/2020.
In base al comma 3 i quest’ultimo articolo, quindi, l’albergatore provvederà all’emissione di un voucher per un importo corrispondente al corrispettivo già riscosso da utilizzare entro un anno dall’emissione. Si ricorda che la direttiva Ue n. 2016/1065 ha proceduto a fornire una chiara disciplina Iva dei voucher fornendo, al contempo, una definizione dei buoni e differenziando, di conseguenza, le regole applicabili ai cosiddetti buoni monouso ed a quelli multiuso. In Italia è stata data attuazione alla Direttiva con Dlgs n. 141/2018, che ha modificato il Dpr 633/1972 con l’inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater oltre all’aggiunta del coma 5-bis all’articolo 13.
Come indicato nella relazione illustrativa al Dlgs n. 141/2018, le norme relative alla disciplina dei buoni-corrispettivo sono inserite nel Titolo I – relativo alle Disposizioni generali - del Dpr 633/1972 perché non comportano deroghe alla disciplina applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle quali il buono-corrispettivo dà diritto, ma sono essenzialmente finalizzate a individuare il momento in cui dette operazioni si considerano effettuate.
Il buono emesso dall’albergatore non può essere assimilato ad un mero strumento di pagamento, ma rientrerà nella disciplina prevista per i buoni-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis e seguenti del Dpr 633/1972. La distinzione tra un buono corrispettivo e uno strumento di pagamento si fonda sull’esistenza o meno di un diritto a ricevere beni o servizi: più precisamente, gli strumenti di pagamento si distinguono dai buoni corrispettivo in quanto non includono tale specifico diritto, ma hanno come unica finalità quella di effettuare il pagamento.
Gli articoli 6-ter e 6-quater del Dpr 633/1972 disciplinano, rispettivamente, il trattamento relativo ai buoni o voucher monouso e a quelli multiuso. Un voucher sarà considerato monouso quando sarà già nota, al momento della sua emissione, la relativa disciplina Iva applicabile. Per disciplina Iva, il legislatore fiscale fa implicitamente riferimento a:
1. al luogo in cui i servizi saranno fruiti o i beni ceduti;
2. alla certezza circa l'imponibilità o la non imponibilità dell’operazione;
3. alla precisa indicazione dei beni acquistabili o dei servizi fruibili attraverso la presentazione del voucher al fornitore.
Qualora, invece, non sia nota la disciplina applicabile al momento dell’emissione del voucher, lo stesso dovrà essere considerato multiuso. In tale caso, l’Iva sarà esigibile solo al momento del riscatto del buono.
Il buono emesso dall’albergatore relativo a soggiorni presso strutture situate nel territorio dello Stato dovrà essere considerato un voucher monouso in quanto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6-ter, la prestazione cui il voucher stesso dà diritto è già nota al momento della sua emissione e quindi, implicitamente, anche la disciplina Iva applicabile alla stessa. Ne consegue, quindi, che l’operazione debba considerarsi effettuata ai fini Iva nel momento di emissione del voucher stesso. Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, n. 2) del Dpr 633/1972 sorge pertanto l’obbligo di emissione della relativa fattura, se richiesta da parte del cliente.
L’operazione è, infatti, territorialmente rilevante in Italia con un’aliquota Iva del 10% (come indicato al n. 120 della Tabella parte III allegata al Dpr 633/1972). Il comma 3 dell’articolo 88 del DL 18/2020 è, infine, perfettamente aderente testo della Direttiva Ue 2016/1065; nel considerando 9 della stessa, infatti, viene indicato che l’Iva andrà calcolata sul corrispettivo ricevuto per il buono monouso a norma dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/Ce.
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di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware