La scelta del criterio per la determinazione della percentuale di ricarico
Nell’accertamento tributario la scelta è tra il criterio della media aritmetica semplice o della media ponderale
Nell’ambito dell’accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice piuttosto che della media ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli e dei ricarichi, la cui valutazione costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, assumendo il criterio della media aritmetica semplice valenza indiziaria, al fine di ricostruire i margini di guadagno realizzato sulle vendite effettuate senza fatturazione, qualora il contribuente non provi che l’attività sottoposta ad accertamento abbia a oggetto prodotti con significativa differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentino una percentuale di ricarico di molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 34506/2019.
La percentuale media di ricarico per articolo
L’atto di accertamento in esame ha preso le mosse dalla individuazione dei prodotti più rappresentativi, dal rilevamento del loro prezzo unitario di acquisto, del prezzo unitario di vendita e dello sconto mediamente praticato, al fine di individuare una percentuale media di ricarico per ogni singolo articolo al fine di addivenire alla determinazione del ricarico medio ponderato.
L’analisi per contribuente
La Corte Suprema ha evidenziato anche in passato (ord. n. 7108/2019) che, nonostante le percentuali medie di ricarico rappresentino dei valevoli elementi indiziari, è necessario tenere in considerazione eventuali situazioni personali rappresentate dal contribuente al fine di giustificare l’adozione di una differente percentuale.
Il limite della ragionevolezza
L’accertamento induttivo basato su percentuali di ricarico può senz’altro ritenersi ammissibile ma, come accade di frequente per le ricostruzioni indirette del reddito, non può sottrarsi al limite della ragionevolezza e pertanto, a seguito delle allegazioni del contribuente in grado di dimostrare l’inconferenza delle percentuali applicate, l’Amministrazione finanziaria è chiamata a valutarle debitamente.
La casistica sull’accertamento induttivo
La pronuncia in commento rappresenta un’ulteriore casistica, tra la sentenze di legittimità (Cass. sent. n. 2873/2017 e ord. n. 8982/2017) che si sono occupate della questione afferente l’utilizzo di metodologie di accertamento di tipo “induttivo” ai fini della rettifica del reddito dichiarato dai contribuenti. L’analisi di tale tematica riveste un ruolo centrale nella ricostruzione teorica dell’attuazione dei tributi, nell’ambito della quale l’Amministrazione finanziaria dovrebbe tendere, quantomeno in linea di principio, alla individuazione di capacità contributiva attuale ed effettiva del contribuente, alla luce del canone costituzionale di cui all'art. 53 della Carta e delle sue declinazioni. Solamente in tale maniera, pertanto, l’azione accertativa potrebbe definirsi coerente con il dettato costituzionale e, di conseguenza, dotata di una struttura razionale atta a garantirne la legittimità.
Le giustificazioni dei contribuenti
Le percentuali di ricarico medie del settore in cui opera il contribuente sono spesso utilizzate dagli Uffici quali indice di redditività da cui avviare la ricostruzione del reddito ma, proprio la necessaria ricomposizione di una situazione di fatto impone all’Ufficio di tenere in considerazione le giustificazioni addotte dai contribuenti nel caso di scostamenti dalle elaborazioni statistiche utilizzate come parametro nell'accertamento. La gravità, la precisione e la concordanza degli elementi presuntivi, qualora riconosciuti dal Giudice, assicurano un’inversione dell’onere della prova favorevole all’Agenzia delle entrate, ma in ogni caso occorre che lo strumento statistico-induttivo venga sempre rapportato alla realtà fattuale.