Controlli e liti

La sentenza notificata alle Entrate fa scattare il termine breve

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di Raffaele Sgambato

La sentenza direttamente notificata all’agenzia delle Entrate, non costituita attraverso l’Avvocatura dello Stato, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ai fini del ricorso in Cassazione avendo l’agenzia stessa, anche in sede di legittimità, autonoma personalità giuridica (e capacità processuale).
Ad affermarlo è la sentenza della Corte di cassazione n. 25980 del 24 marzo 2014, depositata il 10 dicembre 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale, adita per l’esecuzione di una precedente sentenza divenuta definitiva, accoglieva il ricorso per ottemperanza del contribuente, il quale notificava la sentenza di primo grado all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni.
Avverso la sentenza, veniva proposto ricorso per cassazione, al quale resisteva il contribuente, eccependo l’inammissibilità dello stesso per decorrenza del termine breve.
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché tardivo, poiché la sentenza era stata correttamente notificata all'ufficio dell’agenzia delle Entrate ed era decorso il termine di impugnazione di sessanta giorni.
Secondo i giudici di legittimità, in applicazione degli articoli 170 e 285 C.p.c., la notifica all’Avvocatura risulterebbe «sganciata da ogni centro di imputazione processuale», essendo l’agenzia delle Entrate di per sé dotata di personalità giuridica.

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