Imposte

La strada stretta della regolarizzazione per recuperare il credito

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di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

La regolarizzazione in caso di mancata ricezione della fattura da parte del fornitore deve consentire sempre la detrazione, anche se la stessa, come succede per le operazioni interne, deve avvenire in riferimento a fatture a esigibilità 2017 dopo il 30 aprile 2018. Questa situazione si crea non per questioni patologiche, ma per le regole che la norma prevede per la regolarizzazione delle fatture non ricevute.

In effetti, al fine di poter esercitare il diritto a detrazione, devono sussistere due condizioni: la prima è che il contribuente deve essere in possesso del documento attestante l’acquisto, ovvero deve essere in possesso della fattura, così come espressamente previsto dalla norma unionale, la seconda è che tale documento sia registrato nel registro degli acquisti. Infatti, seppur è vero che, per quanto riguarda la registrazione delle fatture e gli altri documenti, la legge non subordina l’esercizio del diritto di detrazione al rispetto della registrazione, tale obbligo sussiste per le esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo.

Quindi, nel caso in cui la fattura relativa all’acquisto realizzato dal contribuente non sia stata ricevuta, è previsto un meccanismo cosiddetto di “regolarizzazione” degli acquisti e ciò sia che si tratti di un acquisto interno sia che si tratti di un acquisto intracomunitario.

In particolare, per gli acquisti interni l’ articolo 6, commi 8 e 9, del Dlgs 471/1997 , prevede che l’operazione di acquisto deve essere regolarizzata con l’emissione di una fattura, entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, presentando la fattura stessa, entro i successivi 30 giorni, all’agenzia delle Entrate e versando la relativa imposta.

Ebbene, in caso di operazione realizzata a dicembre 2017, per cui la fattura non è ricevuta, la suddetta tempistica di regolarizzazione fa superare il termine del 30 aprile 2018 per poter operare correttamente la detrazione.

Resta da capire se si può detrarre l’Iva nell’anno di regolarizzazione e di pagamento all’Erario, ovvero se si deve ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore prevista dall’ articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 per il 2017.

La prima tesi si ritiene più corretta perché si fa coincidere il diritto a detrazione con il versamento dell’imposta da parte del cessionario o committente.

Teoricamente in linea con le nuove norme sulla detrazione dell’Iva risulterebbe, invece, la modalità di regolarizzazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari. Infatti l’ articolo 46, comma 5, del Dl 331/1993 , prevede che, nel caso in cui la fattura relativa all’acquisto intracomunitario non sia ricevuta, l’operazione deve essere regolarizzata entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, con emissione di un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione e, parimenti, deve essere assolta l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile.

In questo caso, per le operazioni effettuate a dicembre 2017, tale tempistica di regolarizzazione permette di computare la relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale del 30 aprile 2018.

Come esposto per la regolarizzazione nazionale, anche in questa ipotesi deve essere possibile considerare il momento di regolarizzazione coincidente con il momento in cui sorge il diritto a detrazione, a prescindere dall’esigibilità dell’imposta originaria che per il cessionario coincide con il momento di partenza dei beni.

Per ovviare alle tempistiche lunghe previste dal meccanismo di regolarizzazione degli acquisti, che risultano ancor più stringenti dati i nuovi termini ridotti dettati per l’esercizio del diritto a detrazione, si dovrebbe prevedere un meccanismo operativo che lasci libero il contribuente di detrarre l’imposta nell’anno in cui è avvenuta la regolarizzazione dell’operazione, ovvero nell’anno in cui l’imposta è stata di fatto versata o liquidata.

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