Adempimenti

LE PAROLE DEL NO PROFIT/Volontari non occasionali con iscrizione al registro e assicurazione

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) alla prova degli adempimenti in materia di volontari. Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) ha rinnovato la disciplina da seguire per gli enti che si avvalgono di volontari, prevedendo l’istituzione di un apposito registro e un’assicurazione obbligatoria (articoli 17 e 18).

Le nuove disposizioni riguardano da vicino Odv e Aps - la cui struttura è incentrata sull’apporto degli associati volontari - e trovano immediata applicazione in quanto tali enti sono già entrati nella fase transitoria di attuazione della riforma in virtù dell’iscrizione negli attuali registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale (circolare ministero del Lavoro 20 del 2018). Per tutti gli altri enti del Terzo settore, invece, scatteranno con l’ingresso nel Registro unico nazionale.

Occorre quindi verificare quali sono gli adempimenti da porre in essere per essere compliant con la nuova normativa.

Il primo obbligo è quello della registrazione: iscrivere in un apposito registro i volontari non occasionali che prestano attività per l’ente. Il secondo, invece, prevede una copertura assicurativa dei volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Per la tenuta del registro non sono fornite specifiche indicazioni, mentre per l’assicurazione si fa rinvio ad un apposito decreto attuativo che dovrà individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplinare i relativi controlli.

Tale decreto ministeriale non è stato ancora emanato, per cui ci si domanda quale sia il corretto comportamento da tenere da parte di Odv e Aps in questa fase transitoria.

Per le prime obblighi analoghi di registrazione e copertura assicurativa erano già previsti dal decreto del ministero dell’Industria, commercio e artigianato del 14 febbraio 1999, in attuazione dell’articolo 4 della legge 266/1991, il quale dovrebbe continuare a trovare applicazione in questa fase transitoria.

Nello specifico, è previsto un registro degli “aderenti”, in cui vanno iscritti tutti i soggetti ammessi a partecipare all’organizzazione o che cessino di far parte della stessa. Tale registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio e vidimato annualmente. Giornalmente, poi, deve essere barrato e firmato dal soggetto preposto alla sua tenuta. Quanto alle assicurazioni, le stesse possono essere stipulate in forma collettiva o numerica e devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del citato registro.

L’ente ha l’onere di comunicare all’assicuratore presso cui sono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti e le eventuali variazioni, nonché alla regione/provincia autonoma competente per territorio la stipula delle polizze, entro i successivi 30 giorni.

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