LE PAROLE DEL NON PROFIT/Per le organizzazioni di volontariato ritorna l’esenzione dal registro
Reintrodotta per le organizzazioni di volontariato (Odv) l’esenzione da imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività. Questo uno dei correttivi al Codice del Terzo settore (Cts) inseriti nello schema di decreto approvato in via preliminare il 21 marzo scorso dal Consiglio dei ministri. Il legislatore interviene così a modificare l’attuale impostazione del Cts, in base alla quale l’esenzione dall’imposta di registro è limitata per le Odv (così come per le altre categorie di enti del Terzo settore beneficiari dell’agevolazione) alle modifiche statutarie effettuate per adeguarsi a variazioni o integrazioni normative (articolo 82, comma 3). Questo tipo di agevolazione tuttavia finiva con il penalizzare le Odv che in virtù dall’articolo 8 della legge 266/1991 avevano, fino al 31 dicembre 2017, beneficiato di una esenzione dall’imposta di registro di portata più ampia.
La questione era emersa, negli scorsi mesi, in occasione di un interpello proposto all’agenzia delle Entrate da parte di un’amministrazione comunale (risoluzione 158/E/2017). Il quesito riguardava la disciplina applicabile, ai fini delle imposte di bollo e di registro, ad un contratto di affidamento in appalto a una Odv di un servizio di cura di animali randagi.
In quella occasione, l’Agenzia aveva confermato l’applicabilità, in caso di registrazione del contratto entro il 31 dicembre 2017, dell’articolo 8 della legge 266/1991, con conseguente esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro (anche alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nel Dl 148/2017).
In caso di registrazione nel 2018, invece, l’Agenzia aveva affermato che il contratto avrebbe dovuto considerarsi esente dalla sola imposta di bollo (in base al nuovo articolo 82, comma 5, del Codice del terzo settore) con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (trattandosi di atto a contenuto non patrimoniale). Per assicurare continuità con la disciplina previgente, pertanto, il decreto correttivo inserisce nell’articolo 84 del Cts il nuovo comma 1-bis, che prevede l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per tutti gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle Odv.
Sempre nell’ottica di un migliore coordinamento con il quadro ante-riforma, inoltre, il correttivo estende alle Odv che sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici l’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale). In questo modo l’agevolazione verrà conservata anche per quelle Odv che, al fine di dare risalto alla propria natura “erogativa”, sceglieranno di adottare la nuova qualifica di ente filantropico, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Per la definitiva entrata in vigore delle modifiche le Odv dovranno ora attendere la conclusione dell’iter previsto per l’ approvazione dei correttivi al Cts da parte del Consiglio dei ministri entro il prossimo 3 agosto.