Adempimenti

Le rettifiche a Redditi incrociano rivalutazioni, perdite e perequativo

Superato il 30 novembre si apre la fase di correzione dei possibili errori

di Giorgio Gavelli

Trascorso il 30 novembre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si apre la “stagione” delle dichiarazioni integrative, con cui correggere errori di compilazione (dal 1° dicembre non sono più possibili le “correttive nei termini”). Quest’anno, oltre alle tradizionali distinzioni (a favore, a sfavore, presentate entro ed oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva) imprese e studi professionali hanno dovuto gestire il nodo del contributo perequativo, per aspirare al quale si è reso necessario anticipare la trasmissione di Redditi al 30 settembre. I dubbi principali, a questo riguardo, sono stati risolti dal decreto del Mef anticipato sul Sole 24 Ore del 16 e del 18 novembre, nel senso che:

● le dichiarazioni presentate dopo il 30 settembre o non validamente presentate – sia per il 2019 sia per il 2020 – determinano la non spettanza del contributo;

● le dichiarazioni “integrative o correttive” (sul 2019 o sul 2020) presentate oltre tale termine, non rilevano ai fini della determinazione del contributo «qualora dai dati in esse indicate derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalla dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021».

Per cui, è opportuno, per evitare spiacevoli restituzioni del contributo o rischi di accertamento, che le integrative che comportano una rideterminazione al ribasso del “perequativo” siano presentate prima della trasmissione dell’istanza di accesso.

Le dichiarazioni presentate per rettificare dati già comunicati si distinguono in primo luogo tra “correttive nei termini” (presentate entro i termini ordinari con la barratura dell’apposito campo nel frontespizio) e “integrative”. Queste ultime possono essere trasmesse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria e si dicono:

● “a sfavore” del contribuente, se correggono errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore credito;

● “a favore” del medesimo, se correggono errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta ovvero di un minore credito.

Secondo la risoluzione 82/E/2020, qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito, è dovuta la sanzione da 250 a 2.000 euro, in quanto solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è sanzionata.

Molto importante è la distinzione tra dichiarazioni integrative presentate entro il termine dei 90 giorni da quello di scadenza dell’invio originale e successivamente. Questa dicotomia (che deriva, pur operando su un piano differente, dalla distinzione tra dichiarazione valide ed omesse di cui all’articolo 2 del Dpr 322/1998) è stata assunta dall’Agenzia e dalla Cassazione ai fini della validità della correzione di opzioni concesse al contribuente ed esercitate tramite dichiarazione. Fin dalla risoluzione 325/E/2002 (in tema di rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali) le Entrate hanno affermato che quando il contribuente esercita una opzione tramite la dichiarazione, la correzione della scelta risultante dalla dichiarazione originaria (o l’effettuazione di una scelta mancante per via della dichiarazione inizialmente omessa) può essere operata solo nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, salvo ricorrere alla cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012) se possibile.

Tra le ipotesi più significative (in particolare quest’anno) in cui si applica il principio, va citata la compilazione del quadro RQ per attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione (ed efficacia al riallineamento contabile/fiscale) – come descritto anche nella bozza di circolare sulle rivalutazioni – e il riporto delle perdite, che, secondo l’orientamento della Cassazione (piuttosto opinabile in verità) costituirebbe una scelta del contribuente.

LE TRE POSSIBILITÀ DI «RIMEDIARE»

1 - Correttiva nei termini
È la dichiarazione con cui il contribuente, prima della scadenza del termine ordinario di presentazione, rettifica o integra una dichiarazione già presentata.
Non vi sono sanzioni, fatto salvo il ravvedimento che si rendesse necessario sul versamento divenuto carente. Se dalla “correttiva” emerge un maggior credito o un minor debito, la differenza può essere indicata a rimborso, o come credito da portare in compensazione.

2 - Integrativa a favore
È la dichiarazione con cui se ne rettifica un’altra entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata inviata, facendo emergere un credito.
L’importo è riportato nel modello successivo o, se l’integrativa è “ultrannuale”, può essere portato in compensazione solo se si è corretto un errore contabile di competenza. Altrimenti, transita dal quadro DI del modello ordinario seguente, compensando debiti sorti nel periodo d’imposta successivo.

3 - Integrativa a sfavore
È la dichiarazione con cui il contribuente, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione originaria, la rettifica o integra, correggendo errori “neutri” o (anche solo in parte) non favorevoli.
È soggetta a sanzioni (con possibile ravvedimento). Come l’integrativa “a favore”, riapre i termini per le attività di liquidazione e controllo formale e di accertamento, ma solo per gli elementi corretti.

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