Le unit linked sono contratti assicurativi pure ai fini tributari
Le unit linked sono contratti assicurativi anche ai fini tributari. È il principio - in apparenza scontato - stabilito dalla Ctp Pavia nelle sentenze gemelle 447, 448, 449 e 450 del 7 novembre scorso. Le Entrate notificavano ai contribuenti un avviso di accertamento richiedendo le imposte - asseritamente - non versate in relazione ai redditi derivanti da attività finanziarie estere sottese a un prodotto assicurativo vita con una società lussemburghese operante in Italia in Lps (libertà di prestazione di servizi ). L’Ufficio riteneva che la polizza fosse un meroschermo giuridico per dissimulare i redditi finanziari, in ragione soprattutto dell’assenza della garanzia circa la restituzione del capitale, elemento ritenuto incompatibile con lo schema assicurativo ma tipico appunto degli investimenti finanziari.
I contribuenti sostenevano invece che le polizze fossero correttamente ascrivibili alla categoria dei contratti assicurativi ex articolo 1882 del Codice civile e articolo 2 del Dlgs 209/05 e che l’interpretazione della normativa di settore dovesse valere anche ai fini fiscali.
La natura delle unit linked rimane un aspetto di grande attualità; rientrano tra le polizze di ramo III le cui prestazioni sono collegate al valore di quote di Oicr o di fondi interni ovvero ad altri indici di riferimento.
Il filone giurisprudenziale che, in taluni casi, le ha considerate come negozi con causa speculativa (e non assicurativa) sembra riconducibile (Cassazione 10333/2018) ai contratti sottoscritti prima che le disposizioni del Tuf fossero modificate dalla legge 262/05 (sul risparmio) e dal Dlgs 303/06 (decreto Pinza), con l’introduzione della categoria dei «prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione».
In questo contesto, la Cgue (causa C-542/16 del 2018) ha affermato che «per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione» sono necessari il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in cambio, la prestazione dell’assicuratore in caso di decesso del primo o del diverso evento previsto. È questo il sinallagma assicurativo secondo i giudici comunitari, senza che rilevino valutazioni circa l’allocazione del rischio finanziario sottostante.
Più di recente la Cassazione ha statuito che rientrano senz’altro nell’articolo 1882 del Codice civile le unit linked che mantengono la componente del rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall’assicuratore all’assicurato, il contratto conserva una causa assicurativa (Cassazione 6319/2019).
Del resto, anche dalla recente evoluzione della disciplina sovranazionale (Regolamento Priips e direttiva Idd sulla distribuzione assicurativa) si evince che l’assenza di una garanzia di restituzione del capitale non costituisce elemento ostativo alla qualificazione del contratto come assicurativo (Tribunale di Brescia 13 giugno 2018).
In linea con questo assetto, i giudici tributari hanno analizzato la documentazione prodotta e stabilito che nel caso di specie si tratta nella forma e nella sostanza di contratti assicurativi sulla vita, in relazione ai quali la percezione dei redditi non può considerarsi avvenuta anno per anno, ma solo al verificarsi dell’evento assicurato ovvero in caso di riscatto anticipato.