Lettere d’intento con dati dettagliati
Nella dichiarazione Iva 2017 continuano a essere richiesti i «numeri di protocollo» attribuiti dall’Agenzia alle
Quadro VI
Oltre all’ammontare delle operazioni non imponibili, effettuate nei confronti degli esportatori abituali, da indicane nel rigo VE31, devono essere riepilogati, nei righi da VI1 a VI6, anche i dati delle dichiarazioni di intento ricevute per il 2016 (il «numero di partita Iva» dell’esportatore abituale e il «numero di protocollo» di ricezione del modello da parte dell’agenzia).
Per il 2016, i dati che vengono richiesti nel quadro VI del modello annuale («numero di partita Iva» dell’esportatore abituale e il«numero di protocollo» attribuito dall’agenzia alla dichiarazione d’intento ricevuta) sono già presenti negli archivi dell’amministrazione finanziaria, peraltro, in formato digitale e non cartaceo, proprio grazie al suddetto invio telematico fatto dall’esportatore abituale. Per compilare il quadro VI della dichiarazione Iva 2017, da inviare alle Entrate, quindi, moltissimi contribuenti stanno attingendo questi dati proprio dal “cassetto fiscale” presso l’agenzia delle Entrate. Non si tratta di una dichiarazione Iva precompilata, ma di un utilizzo di dati già presenti presso l’agenzia, che vengono ricopiati a mano nel modello Iva 2017, il quale sarà spedito all’agenzia entro il 28 febbraio 2017. Questa duplicazione di lavoro, però, non potrà essere eliminata facilmente dalla prassi dell’agenzia delle Entrate, perché è l’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl 746/1983, a imporre il riepilogo di questi dati «nella dichiarazione Iva annuale». Quindi, come per il caos sui modelli Intra 2 per il 2017, anche in questo caso la rigidità della norma limita la possibilità di semplificazione degli adempimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.
Nuove lettere di intento
Per le operazioni da effettuare dal
Il nuovo modello DI non può essere utilizzato per le operazioni effettuate prima del 1° marzo 2017, neanche se è stato inviato all’Agenzia prima di tale data, quindi, «per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato» solo «il vecchio modello». Per le operazioni dal 1° marzo 2017 e fino a fine anno, si potrà usare la dichiarazione, presentata con il vecchio modello, solo se è stato compilato il campo 1 («una sola operazione per un importo fino ad euro») o il campo 2 («operazioni fino a concorrenza di euro»). In questi casi, il vecchio modello avrà «validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017», quindi non dovrà «essere presentata una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello» (risoluzione 120/E/2016).