Controlli e liti

Leveraged buy out elusivo se punta solo al vantaggio fiscale

di Massimo Romeo

Nelle operazioni di “ merger leveraged buy out” vi è elusione se nel complesso non vi è altro scopo che l'indebito vantaggio fiscale.

Le articolate operazioni di merger leveraged buy out caratterizzate dall'acquisizione da parte di una società controllata ( newco) di partecipazioni di controllo in un'altra società (target) attraverso il ricorso ad un forte indebitamento, rimborsato successivamente con gli utili prodotti dalla target poi incorporata nella newco, sono da considerarsi effettuate in elusione se, complessivamente considerate, non hanno altro scopo che l'indebito vantaggio fiscale. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 3982/2017 ( Presidente Targetti – Relatore Ruta).

La controversia aveva ad oggetto lo schema negoziale tipico che contraddistingue le operazioni societarie di merger leveraged buy out; nel caso di specie sotto la lente del fisco finiva un' articolata operazione che coinvolgeva una società target, una società veicolo, soci storici della target nonché l'istituto finanziatore dell'operazione, nuovo socio della società target. L'effetto finale dell'operazione aveva portato a modificare l'assetto delle partecipazioni della società target attraverso l'ingresso di una quota del 15% dell'istituto finanziatore e la diluizione della partecipazione dei soci storici della società; tale effetto era stato realizzato attraverso una complessa operazione, iniziata con l'aumento del capitale sociale della società veicolo ed un cospicuo indebitamento della stessa finalizzato ad acquisire le quote della target e rimborsare il debito bancario preesistente.La ricorrente ( target) sosteneva la correttezza dell'operazione avvenuta nel rispetto delle previsioni civilistiche, senza alcuna intenzione elusiva rispetto alle disposizioni tributarie; evidenziava in particolare come la distribuzione di dividendi a favore dei soci fosse stata assoggettata ad imposta sul capitai gain e di conseguenza la deduzione degli interessi passivi in capo alla società doveva essere vista in relazione agli utili (tassati) percepiti dai soci.

La Ctr per arrivare a qualificare la complessa operazione come elusiva focalizza l'attenzione sul cospicuo indebitamento della societa' (veicolo) finalizzato ad acquisire le quote della target e a rimborsare il debito bancario preesistente; iniezione di liquidità che i giudici considerano “ molto rilevante” ( aumento di capitale e due finanziamenti importanti) a cui segue prima l'acquisto delle quote, poste a garanzia del finanziamento, quindi la fusione inversa.

Corretta secondo i giudici la deduzione dell'ufficio circa la natura elusiva del finanziamento ed il conseguente disconoscimento della deducibilità degli interessi passivi corrisposti alla banca creditrice; l'effetto dell'operazione avrebbe ben potuto essere conseguito per mezzo di una cessione di quote o un aumento del capitale sociale, senza dovere ricorrere a questa sequenza di operazioni.

La Commissione considera quale elemento probante della condotta elusiva il fatto che il flusso di liquidità derivante dall'indebitamento era stato distribuito ai soci storici della ricorrente che avevano maturato cospicue plusvalenze, lasciando il debito in capo alla società, i cui interessi erano stati utilizzati per abbattere gli utili di esercizio; incomprensibile, chiosano i giudici, la ragione di un indebitamento di tale portata per l'acquisto di una società che, salvo l'ingresso del nuovo socio ( l'istituto finanziario) , era di fatto rimasta nella disponibilità della vecchia compagine sociale.

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