Diritto

Liquidazione giudiziale anche senza attivo apparente

Il Codice della crisi prevede (come la abrogata legge fallimentare) che, nel caso non sussistano prospettive di acquisire attivo da distribuire ai creditori, la procedura liquidatoria possa essere chiusa senza farsi luogo alla verifica del passivo (articolo 209). La previsione di insufficiente realizzo e di assenza di utilità – laddove l’istanza venga proposta da una parte privata (creditore) – non è, quindi, ostativa all’apertura della procedura concorsuale, ma – ove verificata dagli organi della...