Liquidazione quote diversa per recesso e «russian roulette»
Per i notai di Firenze clausola valida con valori inferiori a quelli di legge
La clausola statutaria nota come “clausola della roulette russa” o “clausola del cow-boy” è legittima anche se prevede la liquidazione del socio uscente con un prezzo non allineato al valore monetario che il socio stesso percepirebbe in caso di recesso dalla società o di riscatto delle sue azioni (la valorizzazione del riscatto, per legge, è identica a quella del recesso: articolo 2437-sexies del Codice civile).
Lo afferma la nuova massima 73 del Consiglio notarile di Firenze (tra altre massime di recente pubblicate), la quale desta un notevole interesse per il fatto di porsi in aperto contrasto con la massima 181 del Consiglio notarile di Milano, ove è stata affermata, invece, l’invalidità di una russian roulette che preveda una liquidazione del socio uscente di valore inferiore ai criteri imposti dalla legge per il recesso (si veda Il Sole 24 Ore del 29 luglio 2019).
L’obiettivo e il meccanismo
La clausola della roulette russa è usata in quegli statuti ove i soci intendano strutturare una procedura finalizzata all’uscita di uno di essi dalla compagine sociale. Si pensi, ad esempio, a una fifty-fifty company di cui siano soci Tizio e Caio, entrambi titolari di quote pari al 50% del capitale sociale. In questi casi è frequente la previsione statutaria secondo la quale, nel caso in cui si verifichi uno stallo decisionale (il cosiddetto deadlock) nelle adunanze assembleari o dell’organo amministrativo, la situazione possa essere risolta con l’attivazione, da parte di un socio (o di tutti i soci), della roulette russa. Vale a dire che il socio avente diritto ad attivare la clausola (poniamo che sia Tizio) può stabilire un prezzo, invitando Caio:
a pagare quel prezzo e così acquistare la quota di Tizio;
a percepire quel prezzo e così vendere la sua quota a Tizio.
A parte che, nella pratica, chi attiva la roulette russa difficilmente propone un prezzo basso per l’acquisto della quota della sua controparte, per l’evidente ragione che quest’ultima, allo stesso prezzo, può comprare la quota dell’offerente, si pone il tema se il prezzo di cessione sia liberamente determinabile oppure se debba avere un limite minimo pari al valore monetario cui il socio uscente avrebbe diritto se la sua uscita fosse provocata da un recesso (o da un riscatto delle sue azioni).
Le interpretazioni
Secondo la massima 181 dei notai milanesi la necessità di riconoscere al socio uscente una equa valorizzazione delle proprie azioni prescinde dalle finalità e dalle motivazioni per le quali la legge o lo statuto disciplinano le diverse ipotesi di exit forzato dalla società: «l’autonomia statutaria» incontra «un limite, consistente nella necessità di garantire al socio uscente una equa valorizzazione, alla stregua delle norme stabilite per il caso di recesso legale».
Ribattono i notai fiorentini (su recente giurisprudenza conforme: Tribunale di Roma, 19 ottobre 2017, e Appello Roma, 3 febbraio 2020: si veda Il Sole 24 Ore del 15 gennaio 2018) che i soci possono attribuirsi, in sede parasociale o statutaria «il diritto di determinare liberamente il prezzo al quale saranno alienate le partecipazioni all’esito del meccanismo di russian roulette».
La ragione è che tra il caso della roulette russa e quello delle azioni riscattabili vi sarebbe una «netta differenza»: quando c’è un riscatto, si ha un effetto propriamente espropriativo, il che ha indotto il legislatore a una tutela minima a favore di soci destinati a subire una decisione altrui (condizione di mera soggezione) che impone il disinvestimento. Invece, nella russian roulette non vi sono soci che possano dirsi propriamente “assoggettati” alla clausola, sia perché tutti i destinatari della clausola possono avvalersi del meccanismo, sia perché il socio che ne se ne avvale per primo si viene a trovare, a sua volta, in una condizione di soggezione da egli stesso provocata.
In definitiva, i criteri legali sulla valorizzazione delle partecipazioni del socio receduto (o riscattato) non sono suscettibili di una meccanica trasposizione nella situazione che si genera quanto in statuto c’è la clausola della roulette russa: chi attiva la roulette è legittimato a proporre il prezzo ritenuto più funzionale a realizzare la concentrazione delle partecipazioni in capo a un solo socio (sia esso il primo offerente o colui che riceve l’altrui offerta).