Imposte

Lo split payment trova le eccezioni

di Benedetto Santacroce

Con l’ingresso delle società nel perimetro dello split payment si estendono a dismisura le operazioni escluse dallo specifico regime e i fornitori (imprese e professionisti) sono costretti ad identificare le singole ipotesi per fatturarle e gestirle separatamente.

I principi fondamentali che informano il meccanismo della scissione dei pagamenti sono identificabili nel fatto che il debitore dell’imposta resta sempre e comunque il fornitore e che il cliente (Pa o società controllata o società quotata al Ftse Mib) deve versare l’imposta all’erario invece che al suo cedente/prestatore. Da questi principi discende che la fattura è fuori dal regime dello split payment tutte le volte che l’ operazione non ha imposta o l’ imposta non è dovuta (operazioni non imponibili o esenti), ovvero il debito è in capo al cliente (ad esempio in tutte le ipotesi di reverse charge) ovvero nei casi in cui la fattura non espone l’Iva ovvero quando l’ imposta è esposta ma è soggette a regole di forfettizzazione .

È chiaro che queste ipotesi con l’estensione alle società private del meccanismo della «scissione dei pagamenti» divengono molto più ricorrenti creando al fornitore più di un problema applicativo.

Operazioni non imponibili

In questa categoria di operazioni vi rientrano per natura tutte le ipotesi in cui l’imposta non è dovuta perché l’operazione non è soggetta ad imposta ovvero la cessione o la prestazione non è imponibile (si pensi a tutte le operazioni esenti poste in essere da intermediari finanziari ovvero le operazioni esenti di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972 . Tra queste si ritiene, però, che vi rientrino anche le operazioni per le quali la non imponibilità derivi anche da meccanismi operativi. Si pensi, ad esempio, a tutte le operazioni che sono non imponibili perché il cliente invia al fornitore una lettera d’intenti collegata a un plafond disponibile al cliente. Questa ipotesi è tipica, ad esempio, per la maggiorparte delle società quotate che sono rientrate dal 1 luglio scorso tra i soggetti sottoposti allo split payment.

Inoltre tra le operazioni senza imposta sono ricomprese anche le operazioni per le quali il cliente non effettua alcun pagamento al fornitore (quali ad esempio – come evidenziava la circolare 15/E/2015 – i servizi di riscossione delle entrate e proventi per i quali il fornitore trattiene direttamente il corrispettivo spettante riversando all’ente un importo netto.

Debito Iva sul cliente

Tra queste operazioni rientrano, certamente, gli acquisti intracomunitari ovvero gli acquisti di beni in Italia da non residente o le prestazioni internazionali ricevute.

Un’ipotesi, però, da ricordare perché ormai di ampia portata è quella in cui l’operazione interna è soggetta a reverse charge . In effetti, l’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72 annovera una serie di operazioni in cui il debito d’imposta si sposta dal cedente al cessionario. Si pensi a tutte le ipotesi di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici; ovvero le prestazioni di servizio nei subappalti nel settore edile; ovvero le cessioni di energia, di telefoni cellulari o di computer. In tutti questi casi passando il debito sul cliente lo split payment non opera, a meno che il cliente (amministrazione pubblica o ente non commerciale) acquisti il bene o il servizio nell’ambito istituzionale.

Regimi speciali

Sono da considerarsi escluse dallo split payment anche tutte le operazioni soggette a regimi speciali in cui l’imposta non è esposta, ma compresa: quali operazioni sottoposte ad un sistema monofase di applicazione dell’imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi); operazioni sottoposte al regime del margine ovvero le fatture delle agenzie di viaggio . Oppure operazioni in cui l’imposta è esposta, ma con criteri forfettari (regime speciale agricolo ovvero il regime delle associazioni sportive dilettantistiche).

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