Adempimenti

Locazioni brevi, acconti alla prova dell’importo minimo

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Tra le novità più rilevanti della dichiarazione Redditi Pf 2018 si è più volte segnalata l’introduzione del quadro LC, finalizzato alla liquidazione della cedolare secca sui contratti di locazione superiori a 30 giorni e di quella prevista per gli affitti brevi (articolo 4 del Dl 50/2017). Considerato che le imposte sostitutive seguono le regole dell’Irpef, il prossimo 2 luglio i contribuenti saranno chiamati a versare, oltre che il saldo per l’anno 2017, anche il primo acconto 2018.

In particolare, con la compilazione del rigo LC1 vengono indicati i dati necessari ai fini della liquidazione dell’imposta sostitutiva, dovendo riportare: i dati dell’importo teoricamente dovuto (calcolato sui canoni percepiti), le ritenute subite, gli acconti eventualmente versati nel corso del 2017 (non presenti per le locazioni brevi) e altre informazioni utili a tal fine.

Dalla somma algebrica dei vari elementi si ottiene l’imposta a credito o a debito; potendo, di conseguenza, calcolare anche gli acconti. Preliminarmente, si ricorda che nell’ipotesi di versamenti in eccedenza, l’acconto per l’anno 2018 non è dovuto. Qualora, invece, l’imposta risultasse a debito, per il contribuente si prospettano due vie per la determinazione degli importi riferiti al 2018, la prima si basa sul metodo storico, la seconda su quello previsionale.

Tuttavia, l’acconto non è comunque dovuto qualora il valore indicato nella colonna 5 del rigo LC1, ossia la differenza tra l’imposta dovuta sui canoni percepiti e le ritenute versate sia inferiore a 51,65 euro e, quindi, per effetto degli arrotondamenti a 52 euro.
Precisato ciò, ricorrendo al metodo storico, il contribuente dovrà versare, a titolo di acconto, il 95% dell’importo indicato nella citata colonna 5 del rigo LC1 (articolo 3 del Dlgs 23/2011), pertanto il versamento avviene sulla base dei valori individuati per l’anno precedente.

Qualora, invece, il locatore ritiene che per il 2018 dovrà effettivamente versare una minore imposta, può determinare gli acconti sulla base di tale minore importo, ricordandosi, però, che nell’ipotesi in cui la cedolare secca dovuta per il 2018 (determinata nell’anno 2019) sia maggiore alle proprie previsioni, occorrerà sanare l’insufficiente versamento a titolo di acconto, potendo comunque ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97).

Passando alle modalità di versamento, si applicano le regole previste per l’Irpef; di conseguenza, anche l’acconto per le locazioni brevi, deve essere saldato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2018 (da indicare nel rigo LC2, colonna 2), qualora sia inferiore a 257,52 euro, se, invece, risultasse superiore, è possibile rateizzare nel seguente modo:
•il 40% entro il prossimo 2 luglio (rigo LC2, colonna 1);
•il restante 60% entro l’ultimo giorno di novembre (rigo LC2, colonna 2).

La prima rata può essere versata con la maggiorazione pari allo 0,40% entro i 30 giorni successivi alla prima scadenza, ma tenuto presente che il termine scadrebbe nel periodo di sospensione feriale, lo stesso slitta automaticamente al 20 agosto. Inoltre, la prima rata può essere ulteriormente rateizzata, purché l’ultimo versamento venga eseguito entro il 30 novembre, unitamente, quindi, al secondo acconto. Infine, i codici tributo da utilizzare per l’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi sono gli stessi previsti per gli altri contratti assoggettati a cedolare secca; pertanto, si utilizzerà «1840» per il primo acconto e «1841» per la seconda rata o per il versamento in un’unica soluzione.

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