Madre-figlia, regole vantaggiose
Caso particolare è quello che fa riferimento alla cosiddetta direttiva madre/figlia, secondo cui, in presenza di determinati presupposti, la ritenuta sui dividendi in uscita non va affatto applicata, e se già applicata la società/socia può richiederne integrale rimborso. La norma che codifica questa fattispecie è contenuta nell'articolo 27 bis del Dpr n. 600/73 che dispone un trattamento di particolare favore nel caso in cui la società estera partecipante presenti congiuntamente i seguenti requisiti:
•rivesta una delle forme giuridiche previste nella direttiva 90/435/Cee;
• risieda in uno degli Stati della Ue;
•sia assoggettata a una delle imposte previste nella direttiva sopra citata senza fruire di esoneri che non siano territorialmente o temporalmente limitati;
• detenga una partecipazione minima del 10% al capitale della società italiana, ininterrottamente da almeno un anno.
Per quanto concerne l'ultimo punto, occorre ricordare che la percentuale di partecipazione pari al 10% si applica agli utili distribuiti dal 2009 in poi. Inoltre va segnalato che l'esenzione si applica anche alle società partecipanti che siano controllate direttamente o indirettamente da società non residenti nel territorio della Ue a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo principale di beneficiare del regime previsto nella direttiva in commento. A tal fine l'articolo 27 bis, comma 5 del Dpr 600/73 richiede l'innesco della procedura di interpello, dimostrando le ragioni che hanno indotto ad adottare lo schema societario, fermo restando che queste ragioni possono essere fornite anche quali risposte a specifiche richieste da parte dell'agenzia delle Entrate al momento del controllo.
Se si verificano queste condizioni la società estera dovrà compilare il modello E (sempre del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013) per fornire alla società residente (e sostituto d'imposta) la documentazione necessaria per ottenere l'esenzione dalla ritenuta. Va precisato che mentre i primi tre presupposti sopra segnalati vanno certificati dalla autorità fiscale estera, l'ultimo requisito (detenzione minima) deve risultare da una dichiarazione scritta della società partecipante. Sia la dichiarazione dell'autorità fiscale estera sia quella del soggetto percipiente sono rese compilando il modello E. La documentazione va inoltrata al sostituto d'imposta prima della erogazione dei dividendi e conservata, insieme al modello E fino a quando non siano decorsi i termini per l'accertamento relativo al periodo d'imposta in cui i dividendi sono erogati.
Nel caso in cui la ritenuta sia già stata applicata, il modello E può essere utilizzato anche per ottenere il rimborso della medesima. In questo caso va inoltrato al centro operativo di Pescara.
Infine va sottolineato che nel sito del ministero dell'Economia (www.finanze.it), nel link "Fiscalità internazionale - soggetti non residenti in Italia", si segnala che l'istanza di rimborso da inviare all'Agenzia stessa va redatta su carta libera o su modello preconcordato laddove esso esista, facendo riferimento ai modello previsti per Germania, Portogallo, Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito e Svezia. Il modello ivi contenuto non contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 27 bis Dpr n. 600/73, (ad esempio non si segnala che la società estera non beneficia di esoneri fiscali nel Paese di residenza), per cui deve ritenersi che il modello E pubblicato con il provvedimento del 10 luglio 2013 sostituisca quelli ancora oggi presenti nel sito del ministero.