Marca su fatture senza Iva
Va applicata la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza Iva di importo superiore a 77,47 euro. Occorre farlo all'atto di emettere il documento, nell'esemplare da consegnare al cliente. Anche se in sede di controllo sarebbe più semplice esibire tutte le marche da bollo appiccicate in tutte le fatture emesse ed archiviate, questa pratica è errata: la norma parla di documenti «spediti e consegnati» (o di ricevute «rilasciate dal creditore»).
Anche se l'obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute «è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce» (risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E), sono solidalmente obbligati a pagare l'imposta, oltre che delle eventuali sanzioni amministrative, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l'imposta di bollo (articolo 22, Dpr 642/1972). Se nel documento manca il bollo, chi lo riceve è esente da responsabilità solo se lo presenta entro 15 giorni all'Ufficio del registro e provvede a pagare la sola imposta dovuta. In tal caso, la sanzione colpisce solo chi doveva applicare il bollo in origine.
Se la spesa principale è detraibile o deducibile ai fini Irpef (ad esempio, le fatture per visite, analisi e ricoveri), il contribuente che ha regolarizzato la marca da bollo può considerarla accessoria al costo principale e può detrarla o dedurla.
C'è lo sconto fiscale anche nel caso in cui «l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente» all'emissione della fattura o della ricevuta: nulla vieta che l'imposta di bollo, «a carico del soggetto che forma i predetti documenti», sia riaddebitata al cliente (risoluzione 14 luglio 1995, n. 199/E), ma in questo caso per avere i benefici fiscali va «separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa». Se ciò non avviene, «il cliente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese» detraibili o deducibili (risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E).
In quest'ultimo caso, quindi, la data della marca da bollo deve essere uguale od anteriore a quella di emissione del documento, che deve essere in regola con l'imposta «fin dall'origine». Quindi, se le parti acquistano il contrassegno telematico (che ha la data stampata) dopo la formazione del documento, risulta evidente la tardività con cui il tributo è stato assolto.
In generale, le fatture spedite e consegnate, oltre che le ricevute rilasciate dal creditore sono soggette «fin dall'origine» all'imposta di bollo di 2 euro (Dm 24 maggio 2005; prima del 1° giugno 2005 era di 1,29 euro e prima del 26 giugno 2013 era di 1,81 euro). Sono esenti dall'imposta di bollo, però, se assoggettate a Iva (articolo 6, tabella, allegato B, Dpr 642/1972). Infine, se la fattura (o la ricevuta) riporta sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, si applica il bollo, se questi ultimi superano i 77,47 euro (articolo 13, tariffa, allegato A, Dpr 642/1972).
L'assoggettamento a bollo è indipendente dal titolo di inapplicabilità dell'Iva, con eccezione delle fatture per le esportazioni (dirette e triangolari) e le cessioni intra-Ue, che sono esenti da bollo, anche se non imponibili. Quindi, l'imposta di bollo è dovuta per le fatture con importo superiore a 77,47 euro, ad esempio, per le operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972), escluse (articolo 15), fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (circolare 1° agosto 1973, n. 415755, punto 5).
Sono esenti dall'imposta di bollo, invece, le quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (articolo 26, tabella, allegato B, Dpr 642/1972).
Relativamente alle ricevute per i rimborsi spese erogati ai lavoratori dipendenti e agli amministratori, solo le prime sono esenti da imposta di bollo, mentre sembra che su quelle degli amministratori-co.co.pro. (pur parificati dal Tuir ai dipendenti, circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E, risposta 5.3) vada applicato il bollo di 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (risoluzione 5 febbraio 2012, n. 36/E).