Adempimenti

Maxi sanzione anche per lavoro autonomo occasionale

Nota 856/2022 dell’Ispettorato: punibile inoltre l’utilizzo scorretto del libretto famiglia

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di Luigi Caiazza

La maxi sanzione per lavoro irregolare si può applicare anche alle attività gestite illegittimamente tramite il libretto di famiglia. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 856/2022 che costituisce un vademecum sull’applicazione del sistema sanzionatorio, originato dall’articolo 3 del Dl 12/2002.

In merito al campo di applicazione soggettivo della norma, viene ribadito che riguarda i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa, con l’esclusione del datore di lavoro domestico. Vi rientrano pertanto gli enti pubblici economici, nonché le ipotesi di utilizzo di prestazioni rese in regime del libretto di famiglia con esercizio di attività d’impresa o professionale, ovvero nel caso in cui il prestatore, impiegato con libretto di famiglia, venga adibito in attività diverse da quelle previste dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

Il requisito oggettivo dell’illecito, invece, va individuato nella mancanza della comunicazione preventiva di assunzione da effettuarsi, secondo l’articolo 9-bis del Dl 510/1996, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, nonché nella subordinazione che non può darsi per accertata ma deve essere debitamente e accuratamente dimostrata.

In merito alle collaborazioni occasionali, assume particolare rilievo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro, introdotta dall’articolo 13 del Dl 146/2021. A questo riguardo viene precisato che la maxi sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale.

In caso di irrogazione della maxi sanzione, non vengono applicate quelle relative alla comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro e alla consegna della lettera di assunzione, nonché quelle in materia di libro unico del lavoro, salvo che il datore di lavoro sia tenuto a farlo per la presenza del lavoratore “in nero” oggetto dell’accertamento.

Invece, nell’ipotesi di impiego irregolare di personale, generalmente retribuito in contanti, trova applicazione sia la maxi sanzione per lavoro nero, sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).

A fronte di una diffida ad adempiere, la maxi sanzione si può evitare in una delle seguenti tre ipotesi:

instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato, anche part time al 50%, oppure mantenimento in servizio dei lavoratori per almeno tre mesi. In caso di inottemperanza alla diffida entro 120 giorni, il verbale unico produce effetti di contestazione e notificazione degli illeciti accertati;

regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;

regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all’atto dell’accesso ispettivo: non trova applicazione l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

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