Controlli e liti

Minusvalenza non deducibile se l’incorporata è profittevole

immagine non disponibile

di Alessia Urbani Neri

Non è deducibile la minusvalenza su partecipazione se la società incorporata risulta svolgere attività commerciale, seppure in via potenziale. Il concetto di “commercialità” va interpretato, infatti, con riferimento all’articolo 55 del Tuir che non richiede un effettivo e concreto esercizio dell’attività d’impresa da cui si è ricevuto un utile. Lo ha stabilito la sentenza 331/3/2019 della Ctr Abruzzo ( presidente Tatozzi, relatore Porto) che interviene sulla definizione di “commercialità” della partecipata.

La vicenda

Nel caso in esame, l’ufficio aveva ripreso a tassazione una perdita di esercizio dichiarata da una società incorporante una partecipata, rilevando che la partecipata, pur avendo per un periodo minimo sospeso l’attività d’impresa, comunque era rimasta dotata di una struttura organizzativa idonea a svolgere attività commerciale; tant’è che nel periodo d’imposta successivo aveva conseguito ricavi pari a quelli del quadriennio anteriore.

In tal senso, il collegio abruzzese ha rilevato che seppure momentaneamente, nel dettaglio nel 1999, la partecipata ha interrotto l’attività d’impresa. Inoltre, la circostanza che l’anno successivo avesse stipulato accordi negoziali che avevano portato a redditi pari a quelli del 1996 faceva presumere che nel periodo di inoperatività la società potesse considerarsi comunque impresa idonea a svolgere attività commerciale, rimanendo dotata di una struttura organizzativa capace di riprendere l’attività commerciale.

D’altronde, specificano i giudici, l’articolo 87 del Tuir non richiede l’esercizio effettivo dell’impresa commerciale, richiamando l’articolo 55, per cui si ha impresa quando la stessa è idonea a realizzare componenti positivi di reddito.

La normativa

Detto questo, la participation exemption, ovvero la cosiddetta Pex, è il regime in forza del quale vengono considerate fiscalmente esenti le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni societarie, al fine di coordinare la tassazione delle società con quella dei soci ed evitare, così, la doppia imposizione di una medesima capacità contributiva.

L’articolo 87 del Tuir prevede che l’esenzione possa operare solo in presenza di quattro requisiti essenziali:

di cui due riferiti all’elemento soggettivo del possesso ininterrotto per almeno un anno della partecipazione societaria e della residenza della incorporante in Stato diverso da quello a fiscalità privilegiata;

e gli altri due relativi all’elemento oggettivo dell’iscrizione in bilancio della plusvalenza tra le immobilizzazioni finanziarie e dell’operatività della società partecipata nel triennio anteriore al realizzarsi della plusvalenza.

Nell’ipotesi di minusvalenza, invece, la deducibilità ai fini Ires è possibile solo laddove non sussistano i requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir.

L’esenzione della plusvalenza e l’indeducibilità della minusvalenza rispondono ad una ratio di natura sistemica, considerato che, così come le plusvalenze rappresentano utili già tassati o che verranno tassati in futuro in capo alla società partecipata (e necessitano, quindi, di essere esentate per evitare una doppia imposizione economica), in modo simmetrico le minusvalenze corrispondono a minori redditi prodotti o di futura produzione da parte della partecipata, che hanno comportato o comporteranno uno sgravio d’imposta in capo a quest’ultima.

Ctr Abruzzo 331/3/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©