Adempimenti

Minusvalenze nell’anno del Covid, comunicazione in Redditi per evitare sanzioni

Nei righi RS144 e RS143 le società di capitali indicano il numero di atti dispositivi e il totale delle minus

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di Marco Piazza e Stefano Vignoli

Anche se il mercato azionario in numerosi casi ha recuperato i valori pre-crisi, alcune imprese si sono trovate a dover gestire la situazione di difficoltà finanziaria nel primo lockdown liquidando le posizioni in titoli e subendo anche pesanti minusvalenze.

Se si aggiunge che alcune imprese hanno dovuto ristrutturare l’attività aziendale cedendo partecipazioni immobilizzate e rilevando minusvalenze può essere utile ripercorrere la disciplina in materia di deducibilità delle stesse con annessi obblighi comunicativi.
In primo luogo, si ricorda come la disciplina volta a contrastare politiche di arbitraggio fiscale (dividend washing) prevista dall’articolo 109, commi 3-bis e successivi, del Tuir disponga l’irrilevanza delle minusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni possedute da meno di 36 mesi (a prescindere dal fatto che siano iscritte nelle immobilizzazioni o nelle attività correnti) e fino all’importo non imponibile dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo.

La norma si riferisce a minusvalenze relative a partecipazioni che, pur avendo i requisiti oggettivi per l’applicazione del regime della participation exemption (ossia si tratta di partecipazioni in società non residente o localizzata in paesi a fiscalità privilegiata, che esercita un’effettiva impresa commerciale), non beneficiano di tale esenzione in quanto non è rispettato il requisito del periodo minimo di possesso (si veda la circolare 21/E del 2006) e non si applica ai soggetti Ias.

Gli obblighi comunicativi

Accanto a questa normativa il legislatore ha introdotto alcuni obblighi comunicativi a carico degli imprenditori da segnalare nei modelli dichiarativi (in passato con comunicazione alla Dre). Vediamoli nel dettaglio.

•In base all’articolo 5-quinquies, comma 3, del Dl 203/2005: minusvalenze derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri che, se di ammontare superiore a 50mila euro (per categoria omogenea).

• In base all’articolo 1, comma 4, del 209/2002: minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni classificate come immobilizzazioni finanziarie in sede di prima iscrizione in bilancio anche se successivamente riclassificate nell’attivo circolante (circolare 7/E/2003) se di ammontare superiore a 5 milioni di euro. La comunicazione riguarda anche operazioni equiparabili alle cessioni che determinano il realizzo di minusvalenza tra cui la liquidazione volontaria e il fallimento (risoluzione 420/E/2008).

L’indicazione nel modello Redditi

La comunicazione avviene attraverso il modello Redditi dove sono cumulativamente indicati (righi RS144 e RS143 per le società di capitali) il numero di atti dispositivi e l’importo complessivo delle minusvalenze al fine di permettere all’Agenzia di accertare la conformità delle operazioni con la normativa antielusiva “generale” (articolo 10-bis della legge 212/2000).

Per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 62, legge 244 del 2007), le minusvalenze da cessioni di partecipazioni di ammontare superiore a 5 milioni non devono essere comunicate dai soggetti Ias adopter, tenuti invece a comunicare le minusvalenze su azioni per importi superiori a 50 mila che, si ricorda, vanno segnalate a prescindere dall’iscrizione in bilancio (immobilizzazioni o attivo circolante).

Le minusvalenze devono essere indicate per la quota deducibile, ovvero al netto dei dividendi non imponibili (Assonime 13/2006) quando superano cumulativamente le soglie di 50mila e 5 milioni in ciascun periodo di imposta anche se hanno realizzato plusvalenze che ne riducono l’importo sotto soglia.

L’assenza di vantaggi fiscali indebiti

Sul tema è interessante la risposta all’interpello 32/2021 relativo a una società che ha realizzato ad ottobre 2019 una plusvalenza esente in quanto Pex (immobilizzazione finanziaria) relativa a un titolo poi riacquistato e nuovamente ceduto nella prima parte del 2020 durante il crollo dei mercati generando una minusvalenza deducibile (al netto del dividend washing) in quanto titoli iscritti nell’attivo circolante: l’Agenzia non ha ravveduto vantaggi fiscali indebiti in quanto cessione e riacquisto determinano effetti legati all’ordinaria applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 101 del Tuir.

La sanzione

Anche se la sanzione dell’indeducibilità originariamente prevista non opera più, la sanzione per l’omessa comunicazione delle due tipologie di minusvalenze rimane elevata essendo pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro (articolo 11, comma 4-bis, del Dlgs 471 del 1997).

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