Modelli Redditi e Irap 2021, invio in ritardo (con sanzioni) entro il 28 febbraio
A fine mese scadono i 90 giorni dal termine del 30 novembre per considerare le dichiarazioni ancora valide
C’è tempo fino alla fine di febbraio per i ritardatari dei modelli Redditi e Irap 2021. Per i contribuenti con periodo di imposta corrispondente all’anno solare, il termine per la trasmissione dei modelli relativi al periodo d’imposta 2020 è scaduto il 30 novembre 2021 ma, in base all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, «sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo».
Dopo il 28 febbraio 2022, le dichiarazioni dei redditi e Irap relative al 2020 saranno considerate omesse e, se presentate, costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati e alle ritenute dei sostituti d’imposta. Per le dichiarazioni inviate dopo il 28 febbraio viene meno la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso ma l’invio della dichiarazione entro il 30 novembre 2022, se non intervengono accertamenti, permette comunque di ottenere il dimezzamento delle sanzioni (dal 60% al 120%) e la disapplicazione delle sanzioni penali per il reato di omessa dichiarazione ex articolo 5 del Dlgs 74/2000 previsto per importi superiori a 50mila euro con riferimento a ciascuna imposta.
Agli smemorati è corsa in soccorso anche l’agenzia delle Entrate che, come già avvenuto a luglio per chi non aveva presentato la dichiarazione Iva 2021 nei termini, ha inviato nei giorni scorsi lettere di compliance ad alcuni contribuenti soggetti all’obbligo dichiarativo per invitarli a trasmettere le dichiarazioni.
La trasmissione tardiva della dichiarazione, nei 90 giorni, può essere regolarizzata mediante l’istituto del ravvedimento operoso che permette di ridurre a 1/10 la sanzione minima di euro 250 prevista dall’articolo 1 del Dlgs 471/1997: occorrerà pertanto versare entro il 28 febbraio 2022 l’importo di 25 euro per ciascuna dichiarazione trasmessa tardivamente indicando nel modello F24 il codice 8911 e l’anno di riferimento 2020, quale periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione (le istruzioni dell’Agenzia lasciano comunque il dubbio se si debba indicare 2021, quale anno in cui è stata commessa la violazione).
L’invio nei 90 giorni della dichiarazione, permette di conservare anche gli eventuali effetti premiali dovuti alle buone pagelle Isa (interpello 19/2020).
La trasmissione della dichiarazione nel 2022, porta con sé la proroga di un anno dei termini di accertamento atteso che l’articolo 43 del Dpr 600/1973 prevede che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il versamento di 25 euro è dovuto per ogni modello dichiarativo (Redditi e Irap) e in caso di ritardi nei versamenti delle imposte sarà opportuno procedere alla regolarizzazione degli stessi beneficiando del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte a 1/9 del minimo per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza che salgono a 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il 30 novembre 2022 calcolati sulla sanzione pari al 30%, oltre a interessi.
Ma la scadenza del 28 febbraio è da annotare anche sul calendario dei soggetti che hanno trasmesso le dichiarazioni nei termini e intendono, nei 90 giorni seguenti, correggere l’infedeltà dichiarativa facendo emergere un maggior reddito imponibile o, comunque, una maggiore imposta dovuta o un minor credito: in questo caso sarà possibile ravvedere l’invio con la sanzione ridotta di 27,78 euro (1/9), e si applicherà la sanzione base del 30% sulle maggiori imposte (a loro volta ravvedibili), in luogo della sanzione dal 90% al 180% prevista in caso di dichiarazione infedele (circolare 42/E/2016).