Adempimenti

Modello sbagliato, la dichiarazione non è nulla

L’Agenzia ammette l’invio di Redditi Enc dopo aver inviato quello per le società di capitali

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’ente non commerciale che ha erroneamente presentato il modello Unico (ora modello Redditi) per le società di capitali e non quello previsto per gli enti non commerciali, applicando conseguentemente le imposte ordinarie anche sui ricavi istituzionali, può regolarizzare la propria posizione presentando il modello di dichiarazione corretto e recuperando le imposte pagate in più. Si tratta, infatti, di una irregolarità che non rende nulla la dichiarazione. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate in risposta a un quesito per Telefisco 2021.

In estrema sintesi un ente non commerciale aveva presentato erroneamente il modello Unico Sc pagando le imposte ordinarie anche sui ricavi istituzionali. Invece:

- non può considerarsi nulla (e quindi omessa);

- modello di dichiarazione per gli enti non commerciali è differente;

- le imposte si quantificano sulla componente commerciale dell’ente al ricorrere di determinate condizioni. A fonte di tali errori si chiedeva di poter regolarizzare le violazioni e quindi di recuperare eventuali imposte pagate in più.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione redatta su un modello conforme a quello approvato con provvedimento amministrativo, ma diverso da quello prescritto per la propria categoria soggettiva di appartenenza (nella specie, modello Redditi SC in luogo del modello Redditi Enc):

- non può considerarsi nulla (e quindi omessa);

- in quanto irregolare (perché non redatta in conformità al modello approvato) è sanzionabile da 250 a 2mila euro.

È ammessa quindi l’integrazione della dichiarazione:

- utilizzando il modello conforme alla categoria soggettiva di appartenenza del contribuente (nel caso rappresentato andrà compilato il modello Redditi Enc);

- dando evidenza, negli appositi quadri, dei maggiori versamenti effettuati e del maggior credito maturato che potrà essere chiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione, verticale od orizzontale.

Al riguardo vengono richiamate le regole previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322 del 1998. In base a tali disposizioni il maggiore credito risultante dalle dichiarazioni (nella specie verosimilmente derivante dalla errata originaria tassazione anche dei ricavi istituzionali) può essere utilizzato in compensazione

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Infine, sempre in base alle norme richiamate, il contribuente ha la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minore credito.

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