Adempimenti

Nasce il registro Oam per l’attività di compro oro

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di Ranieri Razzante

Al via le nuove regole per l’esercizio dell’attività di “ compro oro ”. È il decreto legislativo n. 92/2017 , da oggi in vigore, a dettare una nuova regolamentazione del settore. Una vera e propria disciplina ad hoc volta a contrastare le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

Molte le novità. Innanzitutto, fino a ieri, non erano richiesti particolari adempimenti per l’apertura di un negozio di compro oro: bastava ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi. Il nuovo decreto, invece, detta una serie obblighi ulteriori. Innanzitutto, la previsione di un registro degli operatori compro oro professionali - istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori - per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile. È previsto, poi, l’obbligo per gli operatori professionali in oro diversi dalle banche, di iscrizione nel registro per lo svolgimento dell’attività. Infine, la regolamentazione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato. In particolare, per ogni operazione di compro oro effettuata occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali: i dati identificativi del cliente, la descrizione sintetica dell’oggetto prezioso, il prezzo pagato e il mezzo di pagamento, la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto, eccetera.

I compro oro dovranno applicare la normativa antiriciclaggio ed effettuare comunicazioni sulle movimentazioni di oro e oggetti preziosi. Pertanto, prima di eseguire l’operazione, l’operatore deve identificare il cliente. Ci sarà inoltre l’obbligo di conservare per dieci anni i dati identificativi dei clienti stessi, le schede numerate e copia della ricevuta riepilogativa. Sempre nel rispetto della normativa antiriciclaggio, gli operatori compro oro sono obbligati ad inviare una segnalazione di operazioni sospette all’Uif nei casi previsti dal nuovo Dlgs n. 90/2017 .

Il decreto porta con se un ulteriore abbassamento della soglia per l’uso di denaro contante: si passa da 1.000 a 500 euro.

Il legislatore ha previsto un quadro sanzionatorio. È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro l’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione al registro. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’Oam è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro; è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per l’omessa identificazione della clientela e il superamento del limite di 500 euro per l’uso del contante. Stessa sanzione si applica in caso di omessa conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Infine, l’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

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