Nel modello Cupe le nuove regole sulle partecipazioni qualificate
Nel modello Cupe 2018 trovano posto, separatamente, i dividendi distribuiti ai soci qualificati e formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2018, prot. n. 9520 , è stato approvato il modello di certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati (Cupe), da rilasciare ai percipienti entro la data del 31 marzo di quest’anno, come prescritto dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr n. 322 del 1998.
La certificazione deve essere rilasciata dal soggetto che corrisponde, tra gli altri, utili derivanti dalla partecipazione, del percipiente, a soggetti Ires, siano essi residenti che non residenti, indipendentemente dalla forma in cui vengono corrisposti. Il modello approvato, sempre con riferimento ai dividendi, reca al suo interno un nuovo “punto”, che tiene conto dell’innalzamento della quota parte degli stessi dividendi che il socio qualificato, persona fisica, deve assoggettare a tassazione.
A seguito, infatti, dell’abbassamento della aliquota dell’imposta sulle società, Ires, dal 27,5% al 24%, a decorrere dall’esercizio 2017, facendo riferimento, per semplicità, ai soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, il decreto Mef del 26 maggio 2017, ha provveduto a rideterminare la parte di utili da assoggettare a tassazione in capo al percettore. Se, difatti, con riferimento agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, la quota parte dei dividendi da assoggettare a tassazione in capo al socio qualificato, persona fisica, è il 49,72% degli stessi, con riferimento agli utili prodotti successivamente a tale data, ossia dagli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, la parte di dividendi da assoggettare ad Irpef, nel caso, naturalmente, di loro distribuzione, è pari al 58,14%.
Nella certificazione in commento, quindi, risulta esservi, come già detto, un apposito nuovo “punto”, il numero 30, all’interno del quale il soggetto che distribuisce i dividendi dovrà inserire quelli da sottoporre a tassazione nella maggior misura del già citato 58,14%. È utile ricordare, in questa sede, che la legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto modifiche anche alle modalità di tassazione degli utili distribuiti da soggetti Ires, in capo al percettore qualificato, persona fisica, che comporteranno l’assoggettamento dei dividendi formatesi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, a ritenuta d’imposta del 26%, come già avviene per i soci non qualificati.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 47 primo comma, del Tuir, contiene la presunzione assoluta fiscale che «indipendentemente dalla delibera assembleare», si presumono distribuiti prioritariamente l’utile di esercizio e le riserve diverse da quelle di capitali ossia, in linea generale, quelle formate con utili di esercizi precedenti.
Le istruzioni al modello Cupe 2018