Adempimenti

Nel quadro RW monitoraggio e Ivafe con riferimenti diversi

immagine non disponibile

di Michele Brusaterra


Nel quadro RW, monitoraggio fiscale per tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, tassazione Ivafe solo per i prodotti finanziari. Questo è quello di cui si deve tenere conto nella compilazione del quadro RW.

Mentre per quanto concerne il monitoraggio fiscale, disciplinato dal Dl 167/1990, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi vanno indicati gli investimenti e le attività all’estero di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili, per quanto riguarda l’Ivafe si deve tenere conto della modifica alla norma che l’ha istituita, apportata dalla legge 161/2014, cosiddetta «legge Europea 2013-bis».

Prima di quest’ultimo intervento, infatti, tale imposta, assimilabile a quella di bollo, colpiva indiscriminatamente tutte le attività finanziarie detenute all’estero, arrivando a creare, così, un trattamento non equo in quanto non in linea con quello riservato alla medesima tipologia di attività detenute nel territorio dello Stato.

Attraverso la citata legge Europea 2013-bis, lo Stato italiano, rimediando all’infrazione mossa dall’Unione europea (caso EU Pilot 5095/13/TAXU), ha modificato la portata della norma che regola l’Ivafe e che dal 2014 non si riferisce più, dunque, alle mere «attività finanziarie» detenute all’estero, bensì ai «prodotti finanziari».

Evidenziando che tale modifica non va in alcun modo a interessare il monitoraggio fiscale e che, pertanto, nel quadro RW, andranno indicate tutte le attività finanziarie, da un punto di vista dell’Ivafe si devono individuare detti prodotti finanziari.
Per fare ciò, e in mancanza di indicazioni ufficiali, è necessario fare riferimento al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf), Dlgs 58/1998, che all’articolo 1, comma 1, lettera u, stabilisce letteralmente che si intendono per tali «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria», disponendo altresì che «non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari».

Il comma 2, del richiamato articolo 1, precisa inoltre che «Per strumento finanziario si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I». Alla luce di ciò, quindi, per «strumenti finanziari» si devono intendere principalmente i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, i contratti di opzione, a termine e derivati nelle varie tipologie (per esempio opzione, future, swap), i contratti finanziari differenziali.

Per la definizione, invece, di «valori mobiliari» è necessario fare riferimento al comma 1-bis, sempre dell’articolo 1 del TUF che precisa che si intendono tali «categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali», quali per esempio le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario, le obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli, ecc.

Ne deriva, pertanto, che sono escluse da Ivafe sia le partecipazioni che non rientrano nella definizione di valori mobiliari, come, per esempio, le quote detenute in società a responsabilità o in società di persone, sia i finanziamenti che i metalli preziosi.


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©