La domanda
Un contratto che prevede operazioni permutative, anche con conguaglio in denaro, come va trattato ai fini delle imposte dirette ? Si deve fare riferimento a quanto previsto contrattualmente e quindi ad un valore dei beni e servizi permutati stimato come "valore normale" dalle parti ?
R. S. - Ferrara
Ai sensi dell’articolo 1552 del Codice civile la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro. Nella permuta, seppur con parte conguagliata in denaro, si fa riferimento al valore contrattualmente stabilito dalle parti. Nel Tuir l’articolo 9 definisce il valore normale come «il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza...



