Nello spesometro confermate le semplificazioni sui dati delle bollette doganali
Anche per il 2018, nella trasmissione dei dati delle bollette doganali, il dato relativo al Paese di origine potrà essere sostituito dalla sigla «OO» e quello della partita Iva del fornitore estero con una sequenza di undici «9».
Già nel primo invio dello spesometro (avvenuto lo scorso 16 ottobre), si era posto il problema di come trasmettere i dati delle bollette doganali in quanto, solitamente, in contabilità si inserisce l’anagrafica «bolletta doganale» a fronte del fornitore senza indicare i suoi dati, richiesti nella compilazione dello spesometro.
In merito, la risoluzione 87/E/2017 aveva precisato che con riferimento alla comunicazione dei dati delle bollette doganali (nonché più in generale delle fatture ricevute) è obbligatoria la compilazione dei campi «Identificativo Paese» e «Identificativo Fiscale» del cedente/prestatore.
Tuttavia, al fine non creare aggravi per i contribuenti che adottavano questa modalità di registrazione, solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 veniva concesso di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa «OO» e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici «9». Ora, nelle Faq (risposte a domande brevi) sul sito «Fatture e corrispettivi», l’agenzia delle Entrate ripropone la questione, eliminando però il riferimento temporale . Questa modalità di compilazione potrà essere usufruita anche per il 2018, oltre che per il secondo semestre del 2017.
Il comma 1-ter del Dl 148/2017 ha previsto una riduzione dei dati da trasmettere, limitando l’obbligo ai soli dati essenziali, ovvero, la partita Iva o il codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e al numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta nonché la tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura. Dunque la denominazione non è più un dato obbligatorio ,compreso il dato Paese.
Distributori automatici
Per la trasmissione dei dati dei distributori automatici, a partire dal 2018 è diventata obbligatoria la trasmissione dei dati per i distributori senza porta di comunicazione mentre per quelli che ne erano già dotati, l’obbligo è in vigore dal mese di aprile 2017. Come precisato nella risoluzione 116/E/2017, la «porta di rilevazione» consente di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema delle Entrate.
Le Faq chiariscono che la trasmissione dati può avvenire con frequenza variabile ma non può andare oltre il sessantesimo giorno della rilevazione. Tale termine, in precedenza, era di 30 giorni.
I distributori di carburante
L’obbligo interesserà anche i distributori di carburante. Nel comunicato stampa del 30 marzo 2017, l’Agenzia aveva annunciato l’emanazione di un futuro provvedimento per le regole dei distributori automatici di carburante, in considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche di questi distributori. Infatti la legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha stabilito che con decorrenza dal 1° luglio 2018 è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. L'Agenzia ha avuto modo di precisare che tale obbligo riguarda anche le altre prestazioni come ad esempio il lavaggio auto se svolte con l'utilizzo di un distributore automatico (articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015).
Agenzia delle Entrate, le faq aggiornate sullo spesometro