Nessun rimborso Iva per opere su beni di terzi
Rileva il potere sul bene di disposizione materiale tipica del proprietario
Non spetta il rimborso Iva per le opere eseguite su immobili di terzi: la norma infatti consente l’opzione solo per i beni ammortizzabili, che oltre ad essere strumentali all’attività di impresa sono di proprietà del contribuente. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 23667 depositata ieri.
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso Iva di una azienda agricola per l’imposta conseguente alla realizzazione della cantina sul fondo condotto in locazione.
L’Agenzia negava la restituzione delle somme nel presupposto che la norma (articolo 30 comma 3 lettera c) Dpr 633/73) consente la restituzione dell’Iva sugli acquisti di beni ammortizzabili nei quali non rientrerebbero le spese sostenute su beni di terzi.La società ricorreva dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito, confermava il diritto al rimborso. L’Agenzia proponeva ricorso in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata interpretazione della norma. La Suprema Corte ha da subito rilevato che l’articolo 30 del decreto Iva, alla lettera c) del terzo comma prevede la facoltà del contribuente di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. I giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che, ai fini Iva, assume rilevanza il potere sul bene di disposizione materiale tipica del proprietario. Si tratta cioè del potere tendenzialmente illimitato di godimento ed utilizzo del bene, con i relativi rischi economici. In linea di massima, la Cassazione richiamando anche alcune pronunce in materia, ha precisato che vanno escluse tutte le ipotesi in cui l’acquisto non si accompagna con il trasferimento in via definitiva delle facoltà di godimento e di utilizzo.
Il concetto di bene ammortizzabile, invece, in assenza di una specifica disciplina nel decreto Iva, va individuato dalle disposizioni in materia di imposte dirette. Il Tuir (articolo 102 e 103) reca una sommaria enunciazione con riferimento a beni materiali o immateriali. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 24779/2015) sono ammortizzabili i beni provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa, e durevoli nel tempo, ossia che la loro utilità non si esaurisca in un unico esercizio contabile. In ogni caso, comunque, l’imprenditore deve poterne disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. La Cassazione ha così rilevato che la mera strumentalità del bene, non è di per sé sufficiente poiché occorre comunque che sussistano anche gli altri requisiti (che sia cioè durevole e di proprietà).Nella specie, le fatture cui si riferiva il rimborso richiesto erano per la realizzazione di opere eseguite sul terreno di proprietà di terzi con la conseguenza che non si trattava di beni ammortizzabili, poiché al termine della locazione non era possibile il materiale trasferimento dei citati beni.
Nella sentenza è poi precisato che una simile interpretazione della norma non viola il principio di neutralità. Il diritto di rimborso costituisce, infatti, un’eccezione, rispetto all’esercizio ordinario di detrazione, per consentire al contribuente che effettua degli investimenti un più veloce recupero dell’imposta.