Niente dichiarazione di «alto mare» per le navi di salvataggio
No alla nuova attestazione per le operazioni fatturate dal 14 agosto
Criticità per le navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e assenza di rapporto tra dichiarazione di alto mare e tonnage tax.
Limitando il contenuto sostanziale della attestazione alla condizione di navigazione in alto mare, il modello introdotto dal provvedimento 151377/2021 delle Entrate sostanzialmente esclude dai destinatari dell’adempimento, ad esempio, le operazioni relative ai mezzi adibiti alle operazioni di salvataggio e di assistenza in mare, per i quali la condizione della navigazione in alto mare non risulta applicabile. Per queste unità, quindi, l’invio di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti non costituisce adempimento presupposto del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8-bis del Dpr 633/1972.
Al riguardo va ricordato che la legge non contiene una definizione di navi adibite ad attività di assistenza in mare. Il codice della navigazione disciplina le situazioni in cui vi è obbligo di prestare «assistenza in mare»:
1. all’articolo 489 «a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, …, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri»;
2. e all’articolo 485 (Obbligo di soccorso in caso di urto, ndr), «quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in pericolo persone».
Tale circostanza non risulta conferente agli scopi della disposizione sulla non imponibilità Iva. Le previsioni normative hanno un diverso scopo: definire (i) non l’attività di assistenza ma (ii) i casi in cui la stessa deve essere obbligatoriamente prestata. Ed infatti tali disposizioni, tornando applicabili a qualunque mezzo navale si trovi nella condizione di dover obbligatoriamente prestare assistenza, non hanno alcun significato definitorio (né limitativo) ad individuare i mezzi adibiti ad operazioni di salvataggio od assistenza.
La nozione di assistenza da considerare ai fini fiscali per qualificare le unità navali cui il regime di non imponibilità ex articolo 8-bis torna applicabile, è dunque da intendersi più ampia dei casi in cui l’assistenza deve essere obbligatoriamente prestata, così da comprende quelle prestazioni di servizi rese a pagamento e funzionali (i) alla navigazione di mezzi di trasporto ovvero (ii) alla funzionalità di impianti o strutture collocate in mare (tipicamente le piattaforme off-shore) quali, a mero titolo esemplificativo, attività di riposizionamento, vigilanza, movimentazione di persone e materiali vari, rifornimento, rimorchio, anchor handling, antincendio, ecc. tutte attività comunque funzionali per assicurarne la necessaria operatività dei mezzi, degli impianti, delle strutture, dei beni e delle persone cui l’assistenza sia riferita.
In tutti questi casi, quindi, la non imponibilità dovrà essere confermata e applicata senza che la dichiarazione introdotta dal provvedimento 151377 venga in argomento, anche per le operazioni fatturate dal 14 agosto 2021 in poi. Questa differenziazione rafforza un’interpretazione critica, in linea con l’impianto unionale, circa il termine di facoltà e l’assoluta assenza di relazioni tra la dichiarazione di alto mare e il regime dell’imposta sul tonnellaggio di cui agli articoli 155-161 del Tuir, nonostante il richiamo normativo dell’articolo 155 all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972.