Controlli e liti

Niente Inps per l’attività autonoma

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di Rosario Dolce

La Corte di appello di Palermo, con sentenza pubblicata l’11 luglio, si contrappone alla Cassazione (tra le altre, sentenze 30344 e 30345 del 2017) in tema di iscrizione alla gestione separata Inps da parte di iscritti a un albo professionale che oltre all’attività dipendente ne svolgono una autonoma.

Secondo l’Inps l’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, e la relativa norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 18, comma 12, del Dl 98/2011, confermerebbero che sono tenuti alla iscrizione nella gestione separata tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti, per tali attività, al versamento del contributo soggettivo presso le relative Casse di previdenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.

Secondo i giudici di merito la legge ha inteso dire che non sono tenuti alla gestione separata Inps coloro che, per svolgere la loro attività, devono essere iscritti ad appositi albi oppure coloro la cui attività non sia priva di collegamento con un ente previdenziale di categoria e ciò in assoluta coerenza con la natura “residuale” della gestione separata, che è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive.

In altri termini, il non assoggettamento dei redditi dei professionisti iscritti a un albo al versamento del contributo soggettivo è l’effetto della specifica disciplina previdenziale che, prima della riforma attuata con la legge 247/2012, attribuiva alle Casse, in base alle determinazioni del comitato dei delegati (articolo 22 della legge 576/1980), la facoltà di esonerare temporaneamente dall’obbligo di iscrizione e conseguente versamento del contributo soggettivo i professionisti.

I giudici palermitani rilevano, inoltre, che il contributo integrativo versato dai professionisti alle proprie casse di appartenenza, stante le previsioni del regolamento interno – per come adottato, a suo tempo - deve considerarsi un contributo previdenziale a tutti gli effetti, attesa la sua obbligatorietà e la sua funzione solidaristica.

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