Non basta il libretto dell’auto aziendale per bloccare il fermo
È legittimo il fermo amministrativo di un veicolo, se il contribuente non dimostra che il mezzo è un bene strumentale
È legittimo il fermo amministrativo apposto su un veicolo, qualora il contribuente non dimostri che tale mezzo sia un bene strumentale all’attività, non essendo però a tal fine sufficiente l’esibizione della carta di circolazione di tale veicolo. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio, con la sentenza 1291/2020.
In base all’articolo 86, comma 2, del Dpr 602/1973, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
I giudici romani, con la pronuncia odierna, hanno stabilito che la nozione di bene strumentale non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell’impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l’esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell’attività lavorativa e/o dell’attività d’impresa.
Nel caso di specie, il contribuente si era limitato a esibire la carta di circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, per dimostrare la sua strumentalità all'attività d’impresa, ma - secondo il collegio - ciò non è sufficiente, perché appunto va provata la strumentalità nei termini sopra indicati.
Del resto, anche la Ctp Roma, con la sentenza 2144/13/18, aveva già stabilito che l’unica interpretazione logica e valida di bene strumentale è quella di bene la cui natura è intrinsecamente connessa con l’esercizio dell’impresa o professione da parte del suo titolare. Pertanto, il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all’organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell’impresa o dell’attività professionale (ad esempio, l’escavatore per un’impresa edile; l’autovettura per l’agente di commercio; il furgone per il trasportatore di merci): il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l’attività stessa. Il fermo può essere invece iscritto su di un ciclomotore che serve semplicemente per recarsi al lavoro, in quanto non è un bene strumentale all’attività, ma strumentale alla persona. Utilizzare una concezione soggettiva della strumentalità, determinerebbe una indebita proliferazione di ipotesi incoerenti e fantasiose, che verrebbero arbitrariamente riconnesse alla norma in questione, determinandone inevitabilmente uno stravolgimento della sua portata.
Secondo altra giurisprudenza di merito, poi, è illegittimo il fermo amministrativo posto su tre automezzi, di cui un autocarro, qualora essi siano iscritti nel libro cespiti ammortizzabili, il che ne fa presumere l’utilizzo da parte dell'impresa, non potendo essere sottoposti a fermo amministrativo i beni che, avuto riguardo alla loro natura, risultano strumentali all’esercizio dell’impresa (Comm. trib. reg. Palermo, sent. 2580 del 21 giugno 2018).
Costituisce, infine, orientamento consolidato di legittimità quello per cui il preavviso di fermo amministrativo, che riguardi una pretesa di natura tributaria, è impugnabile in Ctp (da ultimo, Cassazione 9516/2018).