Non è valida la notifica degli atti tributari all’indirizzo del servizio «Seguimi»
Non è valida la notificazione degli atti tributari eseguita presso l’indirizzo risultante dal servizio «Seguimi» di Poste italiane. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ ordinanza 31479/2019 .
In base all’articolo 60 del Dpr 600/1973, per gli avvisi di accertamento, salvo il caso di consegna in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del contribuente, il quale, tuttavia, ha facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ma in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica.
Accade abbastanza frequentemente che i contribuenti, in caso di trasferimento di abitazione, attivino il noto servizio «Seguimi» di Poste italiane, che consente, appunto, di inoltrare la corrispondenza dal vecchio al nuovo indirizzo di recapito.
La Ctp di Perugia, con la sentenza 40/01/2015, aveva stabilito che il contratto stipulato dal contribuente con Poste italiane per l’attivazione del servizio «Seguimi» è irrilevante nel procedimento di notifica, in quanto eventuali disservizi vanno contestati all’ente stesso per inadempienza contrattuale. In tal caso il collegio provinciale si era pronunciato a favore dell’Erario perché, non essendo andata a buon fine la notifica presso il vecchio domicilio del contribuente, il Fisco aveva provveduto ad utilizzare la procedura per gli irreperibili, con deposito presso la Casa comunale.
Con l’ordinanza 31479/2019, invece, la Cassazione si è occupata di un caso in cui il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento per vizio di notifica degli avvisi di accertamento presupposti, i quali non sarebbero stati ricevuti, atteso che l’agenzia delle Entrate li aveva dapprima notificati presso il vecchio domicilio fiscale del contribuente e poi, essendo tali atti stati rispediti al mittente dalle Poste, che aveva annotato su di essi l’adesione al servizio «Seguimi» e il nuovo indirizzo di residenza, l’agenzia delle Entrate aveva rispedito gli atti tributari al nuovo indirizzo indicato.
La Cassazione ha stabilito che non si può equiparare l’indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio «Seguimi» - di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza, diversa dagli atti giudiziari, all’indirizzo indicato dal richiedente - al domicilio eletto. Al contrario, l’attivazione del servizio «Seguimi» non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio in base all’articolo 60, difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione (raccomandata o comunicazione telematica all’Agenzia).
La notificazione degli avvisi di accertamento, dunque, era stata compiuta in violazione dell’articolo 60, né poteva reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi fossero stati comunque consegnati al destinatario.
Cassazione, ordinanza 31479/2019