Adempimenti

Non operative, disapplicazione con interpello

L’Economia chiude all’automatismo per l’emergenza sanitaria

Per fare valere la disapplicazione delle società non operative per il 2020 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica occorre presentare interpello. È la risposta del ministero dell’Economia a un question time in commissione Finanze alla Camera.

Gli onorevoli interroganti, considerando che, a loro avviso, vi sarebbero dubbi sull’applicabilità all’emergenza epidemiologica della disapplicazione automatica prevista dal provvedimento del direttore delle Entrate dell’11 giugno 2012 per i soggetti per i quali i termini di versamento sono stati differiti (come è accaduto nel 2020) in conseguenza dello stato di emergenza, hanno chiesto se opera o meno per il 2020 tale disapplicazione automatica (senza distinguere tra società non operative che non hanno superato il test e quelle che hanno conseguito perdite reiterate).

La risposta ricorda la proposta normativa di sterilizzazione automatica a causa dell’emergenza sanitaria delle disposizioni per le «non operative», che però, per motivi di gettito, non è stata approvata.

Così, la risposta afferma (solo) che i contribuenti potranno presentare interpello probatorio, così che l’Agenzia possa valutare caso per caso se l’emergenza sanitaria abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento di ricavi e valori minimi.

È una risposta che non soddisfa per vari motivi. In primo luogo, inondare di interpelli non farà piacere all’agenzia delle Entrate, considerando che già quando veniva sostenuta in passato l’obbligatorietà degli interpelli per le società di comodo (nonostante la norma parlasse, come ora, di facoltà) era stata la stessa Agenzia a far sì che il contribuente si auto-disapplicasse da solo la disciplina, come oggi è possibile fare nel modello dichiarativo.

Poi si è più volte scritto – e sostenuto anche nello Speciale Telefisco – che la norma risulta già abbastanza chiara. Nel provvedimento del’11 giugno 2012 è previsto che disapplicano il regime le società per le quali i versamenti sono stati differiti per effetto dello stato di emergenza in base all’articolo 5 della legge 225/1992. Se è vero che quest’ultima norma è stata abrogata dal Dlgs 1/2018, è anche vero che le stesse disposizioni di quest’ultimo provvedimento stabiliscono, all’articolo 47, che la previsione dell’articolo 5 della legge 225/1992 è da intendersi riferita a vari articoli del medesimo Dlgs 1/2018.

Quindi, non vi dovrebbero essere dubbi sulla disapplicazione automatica. Questo per le società che non hanno superato il test. Non così accade invece - come anche altri autori hanno ricordato su queste pagine – per le società che hanno dichiarato perdite reiterate. Qui sì c’è il problema.

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