Non sempre l’assegnazione elimina il regime di comodo
Le società che intendono “liberarsi” degli immobili che generano reddito minimo da società di comodo possono sfruttare la chance dell’assegnazione agevolata, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge 208/2015). La stessa relazione governativa alla legge 208/2015 lo aveva affermato esplicitamente: gli inasprimenti alla normativa delle società di comodo trovano una possibile soluzione nella fuoriuscita agevolata degli immobili dalla società.
IL GRAFICO: La compilazione del modello
Per questo motivo in molti casi l’assegnazione (o cessione) o la trasformazione agevolata sono state eseguite nel 2016 proprio per risolvere il problema del reddito minimo figurativo e superare il test di operatività previsto dall’articolo 30 della legge 724/1994. Ma questa scelta risolve immediatamente e definitivamente il problema? E ancora, la soluzione è uguale qualunque sia la procedura scelta? La risposta non è univoca come diverse sono le ricadute dichiarative dell’operazione agevolata sul prospetto del quadro RS dedicato alla società di comodo.
Iniziamo l’analisi dalla prima e più comune operazione cioè l’assegnazione agevolata (o la cessione, che sotto il profilo del rapporto con la normativa delle società di comodo presenta le medesime ricadute dell’assegnazione).
Con l’assegnazione l’immobile viene sottratto dal perimetro della società diventando di proprietà del socio. L’operazione quindi, dal punto di vista della società assegnante, si presenta (almeno sul fronte fiscale) come un’alienazione che avviene senza contropartita da parte dell’assegnatario, il quale vede restituito in tutto o in parte il patrimonio netto di propria competenza.
Per valutare l’effetto dell’operazione, occorre considerare che il bene alienato in corso d’anno, nella normativa delle società di comodo, rappresenta un’immobilizzazione che partecipa al calcolo dei ricavi minimi figurativi pro-rata temporis, in base alla data dell’alienazione. Questo conteggio in base ai giorni di detenzione in ciascun singolo esercizio è sostenuto in modo costante nei documenti interpretativi dedicati alla materia delle società di comodo; da ultimo è stato confermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 25/E/2007, paragrafo 3.5.
In pratica, ciò significa che, se ad esempio l’”estromissione” è avvenuta nel corso del mese di settembre 2016, il bene per il 2016 partecipa comunque al calcolo dei ricavi figurativi per circa 9/12. Quindi, l’effetto dell’alienazione non sarà particolarmente rilevante, dato che l’immobile comunque per una buona parte del suo valore partecipa al calcolo. Se poi si aggiunge che il valore degli immobilizzi viene determinato assumendo la media del triennio, si potrà agevolmente concludere che con ogni probabilità, pur avendo assegnato l’immobile nel 2016, la società sarà ancora di comodo.
Basti pensare al seguente esempio su un immobile che presenta un valore fiscale di 500mila euro detenuto da dieci anni. I ricavi figurativi, senza assegnazione, saranno 500.000 ( 2014) + 500.000 ( 2015) + 500.000 ( 2016) = 1.500.000/3 = 500.000 x 6% = 30.000. Con l’assegnazione avvenuta il 30 settembre 2016, il calcolo dei ricavi figurativi cambia così: 500.000 ( 2014) + 500.000 ( 2015) + 500.000 x 273/365 cioè 373.972 = 1. 373.972/3= 457.657 x 6% = 27.459. Questo dato va riportato nel rigo RS 118, e insieme ad altri eventuali cespiti determina i ricavi minimi figurativi che vanno indicati nel rigo RS 123 colonna 2. Si tratta, quindi, di una modesta riduzione di ricavi minimi da società di comodo per le operazioni eseguite nel 2016.
Ovviamente la situazione migliorerà progressivamente nel 2017 e nel 2018 poiché i ricavi medi tenderanno a ridursi notevolmente. Inoltre, va considerato che ai fini della determinazione del reddito minimo (una volta che la società sia dichiarata di comodo per insufficienza dei ricavi effettivi rispetto a quelli presuntivi) il bene assegnato rileva sempre in proporzione al tempo di detenzione, ma questa volta senza calcolare la media triennale, ma solo considerando l’esercizio 2016. Ciò significa che la società potrà essere dichiarata di comodo anche nel 2017 (per effetto del concorso degli immobili su base triennale), ma non avrà più reddito minimo generato dall’immobile assegnato nel 2016, poiché il calcolo del reddito minimo si esegue solo per i beni “posseduti” nell’esercizio di riferimento, e nel 2017 l’immobile assegnato nel 2016 non risulta più posseduto dalla società.
IL GRAFICO: La compilazione del modello
IL CASO
Gamma Srl detiene da dieci anni due immobili commerciali non locati, iscritti a bilancio per 400.000 euro ciascuno. La società detiene inoltre 20.000 euro di cespiti di cui 10.000 euro acquistati il 1° gennaio 2016. I ricavi effettivi sono pari a 35.000 euro.
IL TEST DI OPERATIVITÀ
Il test di operatività, senza considerare l’assegnazione degli immobili sarebbe il seguente:
Immobili: 800.000 x 3/3 = 800.000 x 6% = 48.000
Cespiti: 10.000 + 10.000 + 20.000 = 40.000/3 = 13.333 x 15% = 2.000
Ricavi presunti: 48.000 + 2.000 = 50.000
Ricavi effettivi = 35.000
La società risulta pertanto di comodo.