L'articolo 26 del Dpr 633/1972 disciplina le ipotesi di variazioni dell'imponibile e/o dell'Iva su una fattura emessa. È necessario porre particolare attenzione al caso delle variazioni in diminuzione in quanto la nota di accredito consente al soggetto che ha emesso la fattura di detrarre l'Iva ed quindi è soggetta a particolari tutele. Tale nota è ammessa solo negli specifici casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo citato e va emessa entro il termine massimo di un anno se conseguente ad un sopravvenuto accordo fra le parti. Si prendono in esame alcune situazioni particolari.
Note di accredito
L'articolo 26, Dpr 633/1972 prevede che su un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola...
Argomenti
I punti chiave
- Note di accredito
- Nota di accredito sempre facoltativa
- Nota di accredito in caso di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
- Nota di accredito in caso di risoluzione per inadempimento
- Risoluzione in caso di contratti a esecuzione continuata o periodica
- Note di accredito in caso di accordi transattivi
- Nota di accredito solo in caso di rettifiche degli elementi essenziali della fattura
- Note di accredito e procedure concorsuali
- Concordato e fallimento che segue concordato
- Termini per la detrazione Iva
- Modalità operative
- Eventuali incassi successivi all'emissione della stessa
- Aspetti operativi in sintesi
- Caratteristiche del file xml