Adempimenti

Nullo l’accertamento di tributi locali senza delega di firma

Per la Ctr Lazio, anche a fini Tari, se il contribuente fa eccezione tocca all’ente pubblico assolvere l’onere probatorio

ADOBESTOCK

di Alessandro Borgoglio

È nullo l’avviso di accertamento relativo ai tributi locali, se, a seguito di contestazione della sottoscrizione da parte del contribuente, non viene fornita in giudizio la delega di firma al funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio, con la sentenza 1316/2020.

Nel caso di specie, a una Srl erano stato notificati degli avvisi di accertamento relativi alla Tari e alla Tarsu, tempestivamente impugnati dalla società, in quanto sottoscritti da funzionario delegato mediante indicazione a mezzo stampa del nominativo. La contribuente aveva quindi chiesto l’esibizione della delega di firma al suddetto funzionario, ma il Comune non aveva adempiuto.

L’articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo; quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, e il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale: si tratta di norma speciale non abrogata e che conserva pertanto la sua efficacia (si vedano le sentenze della Cassazione 9079 e 6736 del 2015).

Affinché l’atto risulti pienamente legittimo, occorre pertanto che il soggetto responsabile del procedimento sia stato individuato a sottoscrivere gli atti di accertamento con apposita determina dirigenziale (Cassazione 15447/2010, 20628/2017).

Analogamente, in caso di affidamento da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione a un concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal «provvedimento di livello dirigenziale» di cui all’articolo 1, comma 87 della legge 549/1995 (si vedano le sentenze della Cassazione 31707/2018 e 25293/2019).

In sostanza, anche nel caso di tributi locali, così come per le imposte dirette e l’Iva, se il contribuente solleva l’eccezione circa l’esistenza e validità della delega di firma, spetta all’ente pubblico o al concessionario produrre tale delega/provvedimento, adempiendo così al suo onere probatorio.

Anche in tema di accertamento catastale, la Ctp di Brescia, con la sentenza 277/2015, ha annullato un atto perché l’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate-Territorio non aveva dimostrato neanche in sede di giudizio il corretto esercizio del potere sostitutivo di delega.

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