Finanza

Nuova Sabatini, pagamento unico solo dal 2021

La circolare 434/2021 del Mise definisce le modalità operative del versamento unificato

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di Alessandro Sacrestano

La legge di Bilancio modifica, in meglio, il processo di erogazione del contributo legato alla legge Sabatini (articolo 2, legge 98/2013): potrà essere erogato in un’unica soluzione in tutte le circostanze. Con la circolare 434/2021 il Mise ha, così, fornito tutti chiarimenti applicativi sulla modalità di erogazione.

Già il decreto Crescita (Dl n. 34/2019) e, successivamente, il Dl Semplificazioni (Dl n. 76/2020) avevano apportato delle innovazioni alle modalità di erogazione dell’incentivo. Nel primo caso, l’erogazione unica era stata regolamentata per i soli finanziamenti fino a centomila euro.

Il decreto Semplificazioni, poi, aveva esteso la stessa facoltà a tutti i finanziamenti deliberati per un importo non superiore a duecentomila euro e per tutti gli investimenti agevolati delle micro e piccole imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo e realizzati in osservanza di industria 4.0, a prescindere dal valore del finanziamento deliberato.

La legge di Bilancio, ora, estende questa possibilità a tutti i beneficiari dell’agevolazione, senza alcun discrimine. Per tale finalità, la norma impegna ben 370 milioni per il solo 2021.

La circolare ministeriale ha, però, confermato che tale agevolazione decorre dal 2021. Pertanto, l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari prima di tale anno, potrà avvenire solo per quelle presentate:

•dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100mila euro;

•dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200mila euro.

Sempre nella circolare, il Mise ha poi modificato in diversi punti il testo della precedente circolare del 15 febbraio 2017, n. 14036. Rilevante, sotto tale profilo, è la modifica secondo cui si è stabilito «l’aumento della riserva (dal 20% al 30%) per la concessione dei contributi maggiorati a fronte della realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti».

Viene chiarito, inoltre, che per attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della quota unica o della prima quota di contributo, nel caso di domande trasmesse dalle Pmi alle banche/intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021 e che non presentino i requisiti per l’erogazione unica, la Pmi dovrà compilare, in via esclusivamente telematica, una richiesta unica di erogazione del contributo.

Il Mise, entro sessanta giorni, provvederà all’erogazione del contributo unico o della prima quota, previa verifica della documentazione e acquisite le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

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