Adempimenti

Nuovi forfettari, la chance del previsionale per calcolare gli acconti d’imposta

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di Agnese Menghi e Luisa Miletta


Le importanti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019 ai requisiti per l’adesione al regime forfettario, hanno richiesto una valutazione anticipata del risultato conseguito nell’anno 2018 dai professionisti e dagli imprenditori individuali, in quanto in presenza di tutte le condizioni di accesso, nonché in assenza delle cause di esclusione, si transita naturalmente al regime forfettario, senza la necessità di effettuare alcuna comunicazione preventiva.

Le nuove modalità di tassazione possono avere dei riflessi anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2019, in considerazione delle aliquote agevolate rispetto a quelle previste per chi è soggetto a tassazione ordinaria.

Già con il versamento del saldo Iva 2018 (e poi con la presentazione della dichiarazione Iva), infatti, i neo forfettari hanno dovuto tenere conto del passaggio al nuovo regime fiscale rettificando, per esempio, la detrazione dell’imposta di quei beni che non hanno terminato il periodo di tutela fiscale.

Anche in sede di dichiarazione dei redditi, i forfettari saranno chiamati ad alcune valutazioni in ordine alla tassazione delle componenti reddituali che non hanno concorso alla determinazione del reddito negli esercizi precedenti in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge.

Ciò si verifica soprattutto nelle ipotesi in cui si passa a un regime caratterizzato dal criterio di competenza al regime forfettario, nel quale i componenti positivi concorrono secondo il principio di cassa. Il comma 66, dell’articolo 1, della legge 190/2014 prevede infatti che «i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata (…) partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta".

Di conseguenza, in REDDITI PF 2019, i neo forfettari dovranno tassare/dedurre anche le componenti riferite ad anni precedenti che non hanno già concorso alla formazione del reddito.

È evidente, quindi, che il passaggio da un regime fiscale ordinario al forfettario, nel primo anno di applicazione può risultare molto oneroso per il contribuente a seguito delle rettifiche richieste ai fini Iva, Irpef e Irap, ma già tramite la determinazione degli acconti su base previsionale è possibile conseguire uno «sconto» dal Fisco.

Si ricorda che il reddito imponibile dei forfettari è assoggettato a imposizione del 15 o del 5 per cento; tale ultima aliquota agevolativa è riservata alle nuove attività e applicabile per il primo quinquennio alle seguenti condizioni:
•il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
•l’attività del forfettario non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta;
•l’attività è «ereditata» da altro soggetto e l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore a 65mila euro.

Individuata l’aliquota applicabile, il contribuente può determinare gli acconti dovuti per l’anno 2019 in maniera previsionale. Le istruzioni al rigo RN62 prevedono, infatti, quanto segue: «se il contribuente prevede (…) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta».

Tuttavia, gli importi da indicare nello stesso rigo RN62 non sono quelli determinati con il metodo previsionale. Pertanto, i contribuenti che si avvalgono del metodo previsionale per la determinazione degli acconti non dovranno riportare tali importi in REDDITI PF 2019, ma indicheranno quelli calcolati storicamente, a prescindere dai versamenti effettuati.

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