Adempimenti

Obbligo di comunicazione anche per le operazioni extraterritoriali ai fini Iva

Il caso riguarda tra l’altro gli acquisti di servizi non rilevanti in Italia

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Anche le operazioni extraterritoriali e quelle per le quali non è richiesta l’emissione della fattura continuano a dover essere comunicate. In questo senso depongono le specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, aggiornate con il provvedimento relativo all’esterometro versione 2022.
Le specifiche, infatti, affermano genericamente che la trasmissione riguarda i «dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia».
Tra queste vi sono anche le prestazioni di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, effettuate da un soggetto non stabilito (Ue o extra-Ue) verso un soggetto passivo italiano. È il caso, per esempio, di un servizio relativo a un immobile ubicato in un altro Stato o delle spese per alberghi e ristoranti all’estero. Simili operazioni verranno comunicate con il codice Td17, come avviene per i servizi prestati da soggetti non residenti, ma territorialmente rilevanti in Italia e qui assoggettati a Iva.
Nella sezione “Dati generali” va indicata, secondo le specifiche:
Ola data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di servizi da soggetti Ue;

Ola data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione di autofattura per servizi da extra-Ue.

Seguendo letteralmente le istruzioni sembrerebbe quindi che l’autofattura (ossia il documento xml creato a fini esterometro) sia richiesta anche per le operazioni extraterritoriali, soluzione che non pare pienamente in linea con le disposizioni del Dpr 633/1972, ancorché conforme alla posizione (criticabile) dell’agenzia delle Entrate secondo cui rientrerebbero nell’obbligo anche tali operazioni (circolare 14/E/2019).
Lo stesso vale per l’acquisto di beni all’estero (non rilevanti in Italia) da soggetti non residenti. Per tali operazioni va usato il codice Td19. Potrebbe trattarsi, per esempio, del rifornimento di carburante in un altro paese (che in base alla risposta 85/2019 dovrebbe essere oggetto di comunicazione anche attualmente) o dell’acquisto da un fornitore non residente di un bene che si trova all’estero e che non è destinato a entrare in Italia (magari perché rivenduto sempre all’estero). Anche tale acquisto dovrebbe essere comunicato (al pari della successiva cessione).
In base alla logica seguita dalle Entrate, l’invio dei dati dovrebbe continuare a riguardare anche le operazioni attive non soggette all’obbligo di emissione della fattura.
Un caso “limite” è quello delle vendite a privati in ambito Ue (commercio elettronico) tassate a destino (per opzione o perché sopra la soglia di 10.000 euro). In attesa di un chiarimento, si potrebbe sostenerne l’esclusione quando le stesse sono già riepilogate, seppur per “masse”, nella dichiarazione trimestrale Oss.

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