Obbligo di partita Iva una volta ottenuto il finanziamento tramite crowdfunding
Se una persona fisica priva di partita Iva richiede un finanziamento mediante il metodo del crowdfunding, organizzato al fine della produzione e del conseguente lancio sul mercato di un determinato prodotto innovativo e sotto la condizione che la raccolta di fondi raggiunga una certa soglia minima:
• si è in una fattispecie tributariamente irrilevante se detta soglia non venga raggiunta (in tal caso il progetto viene ritirato dalla piattaforma web che promuove il crowdfunding e le offerte di finanziamento vengono ritornate a coloro che si sono proposti come finanziatori);
• se la soglia minima di finanziamenti offerti viene raggiunta e l’intrapresa inizia, l’ideatore del progetto deve aprire una partita Iva e inizia una vicenda rilevante, a seconda dei casi, dal punto di vista del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo;
• se il crowdfunding raggiunge la soglia minima e l’ideatore del progetto ha promesso, per tale evenienza, un premio ai finanziatori che vi hanno aderito, consistente nella cessione di un prototipo di detto prodotto innovativo, si ha in tal caso una vera e propria cessione, rilevante sia ai fini dell’Iva che delle imposte sui redditi.
È quanto argomentato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 137 , datata 27 dicembre 2018, a un interpello nel quale una persona fisica, lavoratore dipendente, ha prospettato l’ideazione di un progetto da pubblicare su una piattaforma di crowdfunding con l’obiettivo di ottenere le risorse economiche eventualmente necessarie alla sua produzione.
Questo contribuente intendeva iniziare la raccolta fondi in qualità di “persona fisica”, senza aprire una partita Iva, in virtù dell’incertezza connessa alla buona riuscita del progetto, fermo restando che, invece, in caso di successo dell’iniziativa, sarebbe stata aperta una posizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
L’Agenzia delle Entrate, preso atto che il crowdfunding è metodo innovativo di finanziamento di progetti da parte di un massa indefinita di investitori, attraverso contribuzioni in denaro effettuate a mezzo di appositi siti internet, osserva che le somme corrisposte dai finanziatori vengono percepite a titolo di finanziamento per la realizzazione del progetto e si qualificano, ove la raccolta abbia successo, come il prezzo di una «cessione, in cui il proponente offre la vendita del bene alla platea dei potenziali interessati, impegnandosi alla sua consegna, una volta che questo sia stato prodotto, a condizione che si raggiunga la soglia minima per il finanziamento del progetto».
Pertanto, nel momento in cui venga raggiunta detta soglia minima, i finanziatori, da un lato, perdono il diritto di recuperare la somma erogata, dall’altro, acquisiscono il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati. A questo punto, la piattaforma internet accredita i relativi importi a colui che ha lanciato il progetto, il quale, è in tal caso tenuto ad aprire una posizione Iva e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo.
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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware