Adempimenti

Obbligo di ritenuta per la Stp che paga gli stipendi in Olanda

Le novità contenute nella risposta delle Entrate a un interpello

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di Michela Magnani

Il sostituto d’imposta che eroga redditi di lavoro dipendente è obbligato a fare la ritenuta
Con una recente risposta ad una istanza d’interpello non ancora pubblicata, l’agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema dell’obbligo di effettuare le ritenute qualora un sostituto d’imposta eroghi redditi rientranti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente.

L’interpello
Il caso posto all’attenzione dell’Agenzia è relativo ad una Stp a responsabilità limitata che, nell’ambito delle attività rese in favore di un proprio cliente - una società olandese con dipendenti in Italia - interviene come soggetto terzo delegato dal datore di lavoro/cliente, a corrispondere, previa messa a disposizione della relativa provvista, lo stipendio ai propri dipendenti che lavorano materialmente in Italia.
Visto il disposto dell’articolo 23 del Dpr 600/1973 che obbliga i sostituti che corrispondono redditi di lavoro dipendente ex articolo 51 del Dpr 917/1986 ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dai percipienti, l’interpellante chiede all’Agenzia se:

• l’obbligo di effettuare tale ritenuta sussista anche nell’ipotesi come quella oggetto di analisi in cui, il soggetto erogante le somme aventi la natura di reddito di lavoro dipendente sia un sostituto d’imposta che, tuttavia, è estraneo ai rapporti di lavoro dipendente in essere;

• una società estera senza una stabile organizzazione in Italia, diversamente da quanto precisato nella Risposta 312/2019, possa comunque scegliere di agire in qualità di sostituto d’imposta.

La risposta
Per rispondere al quesito proposto l’Agenzia richiama gli “innovativi” criteri relativi agli obblighi di sostituzione d’imposta sui redditi di lavoro dipendente introdotti dal Dlgs n. 314/1997 e chiariti con la circolare n. 326/1997. In tale contesto venne infatti precisato che, dopo le modifiche all’articolo 23 del Dpr 600/1973 in vigore dal 1998, ai fini della sussistenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta è sufficiente che il reddito erogato sia riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e che il soggetto erogante rivesta la qualifica di sostituto di imposta; l’attuale formulazione normativa, infatti, ha eliminato ogni riferimento alla circostanza che il percipiente sia anche dipendente dello stesso sostituto che corrisponde le somme.

I principi
Partendo da tali principi l’Agenzia, con l’interpello in commento, oltre a precisare che l’elenco dei sostituti d’imposta è tassativo e che tra gli stessi vi rientrano anche le Stp a responsabilità limitata, ribadisce il concetto che l’obbligo di effettuare le ritenute si estende alle somme che il dipendente percepisce in relazione al lavoro svolto, anche se corrisposte da soggetti terzi per effetto di qualunque collegamento esistente con il lavoratore. Di conseguenza, anche con riferimento alla fattispecie in commento, la Stp a responsabilità limitata è obbligata all’effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dalla stessa corrisposti, anche se relativi ad emolumenti correlati ad un rapporto di lavoro instaurato dai dipendenti con una società estera. In merito invece alla possibilità (o meno) che una società estera senza stabile organizzazione né base fissa in Italia possa effettuare, per scelta, le ritenute sui redditi corrisposti agli stessi per l’attività svolta in Italia l’Agenzia, ribadendo solo il principio che tale società “non è tenuta” ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati, sembra confermare indirettamente che tale comportamento, se tenuto volontariamente dal contribuente, non possa essere ritenuto illegittimo e quindi, si ritiene, non possa neppure essere sanzionato (nella stessa direzione sembra anche quanto sostenuto con il principio di diritto n 8 del 2019).

I distacchi
Visto il recente sviluppo della movimentazione internazionale dei lavoratori, l’interpello commentato offre lo spunto per ritornare sul tema dell’obbligo, o meno, di effettuare le ritenute da parte delle società distaccatarie italiane nell’ambito dei distacchi internazionali.
In tali contesti infatti, spesso la società distaccante straniera invia presso la società distaccataria italiana proprio personale dipendente per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Durante il periodo di distacco il rapporto di lavoro dipendente e, quindi, anche l’erogazione del trattamento economico contrattualmente pattuito, permane con la società distaccante estera, mentre il potere gerarchico, direttivo e disciplinare viene temporaneamente trasferito alla Società distaccataria italiana. Per comodità, la società distaccataria italiana spesso corrisponde direttamente alcuni compensi (ad esempio i fringe benefit costituti dall’alloggio e dall’auto assegnata ad uso promiscuo) e su questi, conformemente anche a quanto confermato dall’interpello in commento, effettua la ritenuta ai sensi dell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973. Infine, mentre i Paesi esteri, di regola, obbligano le società distaccatarie residenti ad operare la ritenuta anche sui compensi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro straniero non residente, dubbi e perplessità in merito permangono ancora in Italia. Infatti non risulterebbero ancora superate le posizioni espresse con la risoluzione 15 giugno 2001, n. 23573 della Direzione regionale del Veneto (che riprende quanto già sostenuto dall’amministrazione con la risoluzione 17 luglio 1996, n. 5/1437) che sostenevano il mancato obbligo a carico della Società distaccataria italiana di effettuare la ritenuta d’imposta anche sulle somme e i valori direttamente corrisposti dal datore di lavoro estero.


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