Ordine elettronico per enti e fornitori della sanità
Obbligo di ordine elettronico con il Nodo smistamento ordini (Nso) per enti, e fornitori, del servizio sanitario nazionale dal 1° febbraio 2020 per le cessioni di beni e dal 1° gennaio 2021 per le prestazioni di servizi; scatta invece dal 1° gennaio 2021 per i beni, e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, il divieto di liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche che non riportano gli estremi dell’ordine: lo scorso 30 dicembre 2019 sul sito web della Ragioneria dello Stato, dedicato al Nso, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 27 dicembre 2019, in via di pubblicazione in Gazzetta, con i nuovi termini di decorrenza dell’obbligo prima fissato al 1° ottobre 2019 dal decreto del 7 dicembre 2018.
L’obbligo è stato introdotto dalla legge 205/17 con cui è stato previsto di effettuare in forma elettronica l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Sono ricompresi sia i documenti che attestano l’ ordinazione, e cioè ordini di acquisto e altri documenti utilizzati nella disposizione dell’obbligazione, sia relativi all’esecuzione, e quindi documenti di trasporto, stati di avanzamento lavori e altri utilizzati in fase di svolgimento dell’obbligazione. L’avvio dell’obbligo riguarderà gli ordini effettuati dagli enti del Servizio sanitario nazionale con la diversa decorrenza stabilita al 1° febbraio 2020 per i beni e al 1° gennaio 2021 per i servizi. L’infrastruttura tecnologica, si struttura nell’ Nso – un sistema di gestione messo a disposizione dal ministero dell’Economia e delle finanze. Le metodologie operative sono analoghe a quelle utilizzate per la veicolazione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio: così come il documento che certifica fiscalmente l’operazione nasce in formato elettronico strutturato, e viene veicolato attraverso un nodo costituito dal sistema di interscambio, anche l’ordine e le relative risposte viaggeranno in formato Ubl attraverso Nso. Clienti, fornitori ed intermediari per interagire con Nso attraverso i canali web services e Sftp devono accreditarsi attraverso le funzionalità aggiuntive integrate sul portale web dedicato alla fattura verso la Pa. Non serve l’accreditamento se si usa la casella Pec: ci si dovrà però attivare per comunicare all’amministrazione sanitaria il proprio indirizzo elettronico certificato su cui ricevere l’ordine di acquisto.
Le amministrazioni pubbliche potranno in accreditare uno o più Uffici ordinanti abilitandoli al servizio “ordini” disponibile sul sito Ipa , Indice Pubbliche Amministrazioni, indicando il canale di trasmissione scelto. Per rendere più fluido e integrato il sistema di ricezione e risposta agli ordini ricevuti, sarebbe preferibile accreditare un canale web services o Sftp anche avvalendosi di un intermediario che, già accreditato per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso web services, dovrà solo richiedere un’abilitazione a operare anche per gli ordini. La procedura richiede, dopo l’accesso alla sezione “gestire il canale” sul sito fatturapa.gov.it, di integrare l’accreditamento per gli ordini cliccando il tasto di abilitazione. Il linguaggio Ubl e la predisposizione di ordini, documenti di trasporto o stati avanzamento lavori in formato elettronico andrebbero usati pure per i rapporti con i clienti e fornitori privati per semplificare le procedure di approvvigionamento, fornitura e pagamenti.
Decreto Mef del 27 dicembre 2019