Paga l’imposta del 3% il prestito enunciato nella fusione di finanziamento soci
Sconta l’imposta proporzionale di registro del 3% l’enunciazione nell’atto di fusione del finanziamento soci della società incorporata. Lo ha stabilito la Ctp di Mantova, con la sentenza 85/01/2019 (presidente e relatore Platania).
In base all’articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, il contratto di finanziamento soci deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%. L’articolo 22, comma 1, del Tur prevede che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate.
I giudici di legittimità hanno stabilito, sulla base di tali disposizioni, che va assoggettato a imposta di registro proporzionale del 3% il finanziamento soci menzionato in atto di ripianamento delle perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento, che è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo (Cassazione 15585/2010; nello stesso senso, Cassazione 11756/2008 relativa a un finanziamento soci menzionato in un atto di trasformazione).
La dottrina ha manifestato perplessità in proposito, osservando che l’enunciazione deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato che servono a identificarne la natura e il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante: la tassazione per enunciazione, dunque, non può operare nelle ipotesi in cui l’esistenza di un negozio sia desumibile solo da elementi indiretti e non in maniera certa e diretta per il richiamo espresso a tutti i suoi elementi fatto dalle parti, non potendosi pertanto considerare integranti l’ipotesi dell’enunciazione i richiami meramente storici o esplicativi (Notariato 208-2010/T).
Secondo alcuni giudici di merito, non è soggetto a imposta proporzionale di registro del 3% il contratto verbale di finanziamento soci utilizzato solo parzialmente per ricostituire il capitale sociale, in quanto il finanziamento è solo menzionato nell’atto di ricostituzione del capitale e non enunciato (Ctp Pesaro 302/4/2017). La Cassazione, però, con l’ordinanza 4096/2012, ha ribadito nuovamente la sua posizione, confermando la decisione di merito, con la quale era stato ritenuto assoggettato a imposta di registro il contratto di prestazione d’opera intellettuale, enunciato nel decreto ingiuntivo ottenuto dal contribuente per il pagamento di corrispettivi: insomma, ai fini dell’imposta di registro sarebbe sufficiente l’enunciazione anche da parte di uno solo dei soggetti stipulanti l’atto.
Con la sentenza della Ctp Mantova, i giudici provinciali hanno puntualizzato che l’enunciazione non implica una volontà dichiarativa, né la percezione delle conseguenze fiscali dell’enunciazione stessa, collocandosi nell’ambito piuttosto ristretto degli atti giuridici. La sua sussistenza può quindi essere valutata richiamando i dati emergenti dal bilancio o dalla situazione patrimoniale allegata all’atto societario, come stabilito anche dalla Cassazione.